Adeguamento dei contributi per la gestione ordinaria dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso e dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I contributi dello Stato per la gestione ordinaria dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo di cui alla legge 28 marzo 1973, n. 88, e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 815, sono elevati a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 a lire 5 miliardi a favore di ciascun ente.
Art. 2
1. I bilanci preventivi e relative variazioni ed i conti consuntivi degli enti di cui all'articolo 1 sono deliberati dai competenti consigli di amministrazione nei termini e nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 per il triennio 1989-1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 aprile 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI