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Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attivita' del Fondo interbancario di garanzia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le trattenute dello 0,20 per cento e dello 0,10 per cento che gli istituti di credito agrario sono tenuti ad effettuare una volta tanto, ai sensi dell'articolo 36, nono comma, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, sono elevate allo 0,25 per cento su tutte le operazioni di credito agrario di esercizio, di soccorso e di miglioramento.

Art. 2

1. La lettera b), nono comma, dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' sostituita dalla seguente:
"b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio".

Art. 3

1. Su tutte le operazioni di credito agrario assistite dalla garanzia del Fondo interbancario, costituito ai sensi dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, la garanzia si esplica fino all'80 per cento della complessiva perdita che gli istituti dimostrino di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti dei beneficiari inadempienti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 agosto 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI