Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito il Consiglio generale degli italiani all' estero (CGIE).
1-bis. Il CGIE e' l'organismo di rappresentanza delle comunita' italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunita' italiane all'estero.
2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunita' italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunita' con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la piu' efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identita' culturale e linguistica, l' integrazione nelle societa' di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunita' locali , nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana.
Art. 2
1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1 il CGIE provvede a:
a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunita' italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunita' medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attivita' produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;
b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materie di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunita' italiane all'estero.
c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunita' italine nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;
c-bis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunita' italiane nelle strutture sociali ed economicoproduttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identita' nazionale delle comunita' italiane all'estero;
d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo;
d-bis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione.
Art. 3
1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:
a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunita' italiene all'estero;
b) progrmmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale , assistenziale e previdenziale;
c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero;
d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunita' italiane all'estero;
e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.
1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198.
4. In caso di motivita urgenza, il parere e' formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 9 e deve essre sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.
5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia epresso nella riunione successiva alla richista.
5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari.
Art. 4
1. Il CGIE e' composto da sessantatre membri dei quali quarantatre in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero e venti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.3
2. I ... membri del CGIE in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero sono eletti secondo le modalita' previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge.3
3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, aver raggiunto la maggiore eta' ed essere in possesso della cittadinanza italiana.
4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o piu' membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla meta' dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purche' siano figli o discendenti di cittadini italiani.
5. I ... membri di nomina governativa sono designati come segue:
a) sette dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) quattro dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;
c) sei dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero; f) uno dalla organizzazione piu' rappresentativa dei lavoratori frontalieri.3
Art. 5
1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) .
2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a piu' di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono state designati.1
Art. 6
1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:
a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;
b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonche' uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro per il commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismop e dello spettacolo nonche' uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo;
d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;
g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;
h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2. Il Comitato di presidenza puo' inviare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a 20 personalita' interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonche' studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.
3. Il presidente e' tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a sette parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che paeteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.
Art. 7
1. Il Ministro degli affari esteri e' presidente del CGIE.
2. Il CGIE elegge nel suo seno il segretario generale che convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e da' esecuzione alle decisioni assunte.
3. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attivita' del Governo verso gli italiani nel mondo.
Art. 8
1. Il CGIE e' convocato dal segretario generale in via ordinaria una volta all'anno. Esso puo' essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la segreteria generale. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il segretario generale puo' stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.3
2. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti.
3. Il CGIE esamina ed apaprova la relazione annuale e le prospettive delle comunita' italiane all'estero di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, nonche' tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato di presidenza.
4. Il CGIE puo' deliberare di affidare la rappresentanza delle comunita' italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella allegata alla presente legge ad uno o piu' consiglieri residenti in Paesi limitrofi.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198.
Art. 8-bis
1. Il CGIE si articola in:
a) Assemblea plenaria;
b) Comitato di presidenza;
c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e ... in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area;3
d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;
e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessita'.
Art. 8-ter
1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri.
2. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salva diversa decisione del comitato di presidenza. Le Assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.
3. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.
4. Le commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunita' italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunita' e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunita' italiane ivi residenti.
Art. 9
1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), da un vicesegretario generale eletto tra i ... membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, da un membro eletto tra quelli nominati con il medesimo decreto e da un membro per ognuna delle citate aree continentali.3
2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. E' eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il piu' alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, due nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e due nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1.3
3. Il Comitato di presidenza si ruinisce almeno sei volte all'anno, di cui una volta in margine alle riunioni del Consiglio.3
4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attivita', l'elaborazione della relazione annuale ed il coordinamento delle attivita' delle commissioni , sceglie e indica le priorita' di spesa per l'attivita' del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo.
5. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.
6. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza puo' autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonche' di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.
7. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attivita' svolta con apposita relazione scritta.