Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il CGIE e' l'organismo di rappresentanza delle comunita' italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunita' italiane all'estero".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: "il mantenimento dell'identita' culturale" sono inserite le seguenti: "e linguistica" e dopo le parole: "comunita' locali" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana".
Art. 2
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: "sviluppo" sono inserite le seguenti: "politico, culturale,";
b) alla lettera b), dopo la parola: "Governo" sono inserite le seguenti: "o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento";
c) alla lettera c), dopo la parola: "collaborando" sono inserite le seguenti: "alla organizzazione e";
d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"cbis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunita' italiane nelle strutture sociali ed economicoproduttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identita' nazionale delle comunita' italiane all'estero";e) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
" d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo";f) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"dbis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione".
Art. 3
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "sugli orientamenti del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "sulle proposte del Governo";
b) alla lettera b), dopo la parola: "sociale" e' inserita la seguente: ", assistenziale";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero";d) alla lettera d), dopo la parola: "radiotelevisivi" sono inserite le seguenti: "e informatizzati".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono abrogati.
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari".
Art. 4
1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "sono" e' sostituita dalle seguenti: "possono essere".
2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente:
" 5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:
a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;
c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
f) uno dalla organizzazione piu' rappresentativa dei lavoratori frontalieri".
Art. 5
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente:
" 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)".
Art. 6
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
" d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati";c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
" f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente:
" 2. Il Comitato di presidenza puo' inviare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a 20 personalita' interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonche' studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri".
3. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: "potranno designare" sono inserite le seguenti: "fino a sette".
Art. 7
1. L'articolo 7 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Il Ministro degli affari esteri e' presidente del CGIE.
2. Il CGIE elegge nel suo seno il segretario generale che convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e da' esecuzione alle decisioni assunte.
3. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attivita' del Governo verso gli italiani nel mondo".
Art. 8
1. All'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "presidente", ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: "segretario generale" e la parola: "presidenza" e' sostituita dalle seguenti: "segreteria generale";
b) al comma 3, la parola: "triennale" e' sostituita dalla seguente: "annuale";
c) il comma 5 e' abrogato.
Art. 9
1. Dopo l'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis. - 1. Il CGIE si articola in:
a) Assemblea plenaria;
b) Comitato di presidenza;
c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e due volte in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area;
d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;
e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessita'.
Art. 8-ter. - 1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri.
2. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salva diversa decisione del comitato di presidenza. Le Assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.
3. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.
4. Le commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunita' italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunita' e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunita' italiane ivi residenti".
Art. 10
1. All'articolo 9 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), da un vicesegretario generale eletto tra i ventinove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da tre membri per ognuna delle citate aree continentali.
2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. E' eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il piu' alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1";b) al comma 3, dopo le parole: "si riunisce" e' inserita la seguente: "almeno";
c) al comma 4, la parola: "triennale" e' sostituita dalla seguente: "annuale"; dopo le parole: "attivita' delle commissioni" sono aggiunte le seguenti: ", sceglie e indica le priorita' di spesa per l'attivita' del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
" 6. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza puo' autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonche' di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno";e) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: "con apposita relazione scritta".
Art. 11
1. L'articolo 10 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, allo scopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.
2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed e' affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.
3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione".