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Istituzione di uffici scolastici regionali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Allo scopo di provvedere agli adempimenti nelle materie di competenza previste dalla vigente normativa, sono istituiti gli uffici scolastici regionali per il Molise, per l'Umbria e per la Basilicata, con sede, rispettivamente, in Campobasso, Perugia e Potenza.

2. A tali uffici sono preposti i sovrintendenti scolastici.

Art. 2

1. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente superiore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. La tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' aumentata delle unita' di personale di cui all'allegata tabella A.

3. La tabella dei ruoli e delle relative dotazioni organiche allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, e' aumentata delle unita' di personale di cui all'allegata tabella B.

4. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere e' ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641. Note all'art. 2:

  1. - Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". La tabella IX allegata al decreto riguarda l'organico dei dirigenti del Ministero della pubblica istruzione.

  2. - Il D.P.R. n. 283/1971 reca: "Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione".

  3. - Il testo dell'art. 3 della legge n. 641/1967 (Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971) e' il seguente:
    "Art. 3 (Istituzione degli uffici scolastici regionali o interregionali). - Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge sono istituiti uffici scolastici regionali o interregionali come indicato nella tabella annessa e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle regioni. A Tali uffici sono preposti sovrintendenti.
    Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro per la pubblica istruzione a provveditori agli studi di prima classe o a ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione.
    Il personale dei ruoli di cui alle tabelle A - con esclusione di quello della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale - C, D, E ed F annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, puo' essere assegnato, oltre che all'amministrazione centrale e ai provveditorati agli studi anche agli uffici di cui al primo comma del presente articolo.
    Il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di 1a classe potra' essere distaccato a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma previo parere del consiglio di amministrazione ovvero su domanda.
    Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, della illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale o interregionale.
    L'onere di cui al precedente comma e' ripartito fra tutte le province della circoscrizione in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse".

Art. 3

1. A far tempo dalla data di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, gli uffici interregionali per l'Abruzzo e il Molise, per il Lazio e L'Umbria e per la Puglia e la Basilicata, istituiti con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e tabella allegata, cessano dalla loro competenza territoriale interregionale e assumono la denominazione e la funzione di ufficio scolastico regionale, rispettivamente, per l'Abruzzo con sede a l'Aquila, per il Lazio con sede a Roma e per la Puglia con sede a Bari.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, istituito con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e tabella allegata, assume la denominazione di ufficio scolastico regionale per il Piemonte con sede a Torino.
Nota all'art. 3:
Per il testo dell'art. 3 della legge n. 641/1967 si veda nelle note all'art. 2.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.338,3 milioni per il 1989, in lire 2.345,3 milioni per il 1990, in lire 2.351,8 milioni per il 1991, e in lire 2.357,5 milioni a partire dal 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore della scuola".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI