diritto.io

Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per provvedere alle necessita' di ammodernamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 40 miliardi per l'anno 1991, per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi ad acquisire servizi relativi alle rilevazioni topografiche ed aerofotogrammetriche anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per far fronte alle spese relative alle indennita' e al rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale, in misura non superiore a lire 0,5 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.

Art. 2

1. Le tariffe di estimo che saranno revisionate entro l'anno 1990 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, avranno vigore dal 1› gennaio 1991.

2. La revisione del classamento del nuovo catasto edilizio urbano, gia' prevista per singoli comuni dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' estesa all'intero territorio nazionale e deve essere ultimata entro il 1993. I relativi effetti dovranno avere efficacia entro due anni dalla predetta ultimazione e comunque non oltre il 1995. Alla normativa vigente in materia sono apportate le modifiche di seguito indicate.

3. Il primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e' sostituito dal seguente:
"Per la determinazione della rendita, le unita' immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi".

4. L'articolo 11 del citato regio decreto-legge n. 652 del 1939 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa e' eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate.
2. Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali puo' ricorrere alla Commissione censuaria centrale".

5. L'articolo 5 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› dicembre 1949, n. 1142, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Zona censuaria). - 1. Le operazioni di qualificazione e classificazione si eseguono per zone territoriali omogenee sotto il profilo socio-economico, che possono comprendere gruppi di comuni amministrativi, singoli comuni o porzioni di comune.
2. Dette zone devono comprendere territori nei quali esistano unita' immobiliari similari per ubicazione, per caratteristiche ambientali, per tipo di costruzione e per prevalente destinazione socio-economica".

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1989, lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e lire 40 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI