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Concessione di un contributo straordinario all'Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario, nel limite massimo di lire 11 miliardi per l'anno 1989, in favore dell'Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI), con sede in Roma, istituito dalla convenzione di Parigi del 6 dicembre 1951, ratificata con legge 8 aprile 1954, n. 145, quale concorso nel pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni dell'IBI nei confronti del personale dipendente e degli altri creditori.

Art. 2

1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' finalizzato all'adempimento delle obbligazioni residue ed in essere dell'IBI che non abbiano potuto trovare soddisfacimento sulle disponibilita' di bilancio dell'Istituto o sulle somme provenienti da altre fonti.

2. A tal fine sono prese in considerazione unicamente le obbligazioni contratte dall'IBI in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1988.

3. Il contributo e' destinato a permettere il soddisfacimento, in via prioritaria, dei crediti vantati dal personale dipendente, anche se gia' cessato dal servizio, a titolo di remunerazioni non corrisposte, di indennita' di licenziamento e di altri contributi ed indennita' spettanti.

4. Il contributo di cui all'articolo 1 e' erogato in piu' soluzioni dopo verifica dell'effettiva destinazione delle somme via via corrisposte al soddisfacimento delle obbligazioni nei confronti del personale dipendente e degli altri creditori secondo le priorita' indicate al comma 3 del presente articolo.

5. La verifica di cui al comma 4 e' compiuta dalle competenti autorita' italiane che a tal fine tengono periodiche consultazioni con i rappresentanti dell'IBI.

Art. 3

1. I fondi necessari all'erogazione del contributo di cui alla presente legge, sono iscritti in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 4

1. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 11 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI