diritto.io

Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nel distretto della corte di appello di Caltanissetta sono istituiti:

  1. a) il tribunale ordinario di Gela;

  2. b) la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Gela;

  3. c) la pretura circondariale di Gela;

  4. d) la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Gela.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Gela hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Butera, Gela e Mazzarino.1

Art. 2

1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela, sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonche' a stabilire la data di inizio del loro funzionamento.

2. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse alla legge 1› febbraio 1989, n. 30.

Art. 3

1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Caltanissetta, riguardanti il territorio del nuovo circondario, gia' in corso alla data d'inizio del funzionamento del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela, fatta eccezione per le cause civili gia' passate in decisione e per i procedimenti penali per cui e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti alla cognizione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1› marzo 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI