Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a partecipare all'aumento generale del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.
2. La quota di sottoscrizione italiana a tale aumento di capitale e' di 1.965.500.000 dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944, equivalenti a dollari correnti 2.371.080.925; di questi il 97 per cento costituisce capitale a chiamata ed il 3 per cento costituisce capitale da corrispondere in tre rate annuali, di cui la prima pari a dollari USA 28.452.971,1 e le altre due pari a dollari USA 21.339.728,32, da versare nell'arco di tre anni a decorrere dal 1989.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 42.679.457.000 per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".
All'onere di L. 32.009.592.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al suddetto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parzialmente il citato accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI