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Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Societa' italiana per il traforo autostradale del Fre'jus (SITAF)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Sottoscrizione di ulteriori azioni della SITAF S.p.a

1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni di nuova emissione riservate esclusivamente ad essa per aumento del capitale sociale al fine di mantenere ferma la partecipazione azionaria al capitale della Societa' italiana per il traforo autostradale del Fre'jus (SITAF) S.p.a. prevista dall'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n. 531, nella misura non superiore al 40 per cento del capitale sociale.

Art. 2 Profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

1. La definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene effettuata mediante intesa tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale, costituite ai sensi dei commi primo e quarto dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tale intesa e' recepita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Le corrispondenze fra le attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali di cui al comma 1, ai fini dell'inquadramento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono individuate con protocollo redatto d'intesa con le organizzazioni sindacali.

3. Gli inquadramenti del personale, in applicazione del comma 2, decorrono, ai fini giuridici, dal 1› gennaio 1978 e, ai fini economici, dal 1› luglio 1978.

4. Nei confronti del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano le disposizioni di cui ai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' quelle di cui all'articolo 5 della legge 7 luglio 1988, n. 254. Il termine di cui al decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di apposito avviso relativo ai provvedimenti di primo inquadramento di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in L. 6.800.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 709 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in L. 944.000.000 per l'anno 1990, L. 305.000.000 per l'anno 1991 e L. 357.000.000 per l'anno 1992, si provvede quanto a L. 773.000.000 ed a L. 171.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli 108 e 294 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1990 e quanto a L. 305.000.000 ed a L. 357.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 108 del medesimo stato di previsione, rispettivamente per gli anni 1991 e 1992.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PRANDINI, Ministro dei lavori
pubblici
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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