Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990
Testo vigente
Capo I. Norme sulla programmazione universitaria
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25
Capo II. Norme per l'attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'universita' 1986-1990.
Art. 7 Attuazione del piano quadriennale 1986-1990
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 si applicano anche al piano quadriennale di sviluppo dell'universita' 1986-1990, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1989.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono istituite ed attivate, con modifica statutaria, tutte le nuove strutture espressamente previste dal piano di cui al comma 1. Il Politecnico di Bari, la facolta' di magistero presso l'Universita' di Catania e la II Universita' di Napoli, sono istituiti con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10.
3. Le universita' possono indicare, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne le risorse necessarie, le priorita' nell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Per la costituzione delle facolta' con corsi attivati alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 del presente articolo e previste dal piano predetto quali strutture decentrate da altre universita' si applicano, nel caso in cui alle stesse non siano assegnati almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2.
Art. 8 Istituzione del Politecnico di Bari
1. E' istituito il Politecnico di Bari. Esso e' compreso fra le universita' statali previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le facolta' di ingegneria e di architettura dell'Universita' di Bari sono trasferite, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali, al Politecnico di Bari a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Il Politecnico subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Universita' di Bari relativi al funzionamento delle due facolta' in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1991-1992.
3. Il decano del corpo accademico della facolta' di ingegneria cura gli atti preliminari all'avvio del Politecnico e attiva le procedure per la elezione degli organi di governo.
Art. 9 Statizzazione dell'Istituto universitario di magistero di Catania
1. E' istituita presso l'Universita' di Catania la facolta' di magistero. L'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e' soppresso a decorrere dall'anno accademico 1990-1991.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro, sono dettate le norme per disciplinare:
a) il passaggio dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento e l'inquadramento in ruolo nell'Universita' di Catania del personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge, nonche' il passaggio, a domanda, dei docenti di ruolo presso altre facolta' dell'Universita' di Catania che, alla stessa data, abbiano svolto attivita' didattica nel predetto Istituto in qualita' di incaricati o supplenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni;
b) le modalita' per il passaggio in proprieta' o comunque in uso dei beni mobili ed immobili, delle strutture e delle attrezzature dello stesso Istituto;
c) la successione dell'Universita' nei rapporti giuridici facenti capo ad esso.
Art. 10 Istituzione della II Universita' di Napoli
1. E' istituita, nell'area metropolitana di Napoli, la II Universita'. Essa e' compresa fra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con decreto del Ministro, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme delle competenti commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni per disciplinare, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, la costituzione delle facolta' e l'attivazione dei relativi corsi di laurea nonche' le modalita' attuative delle previsioni del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso lo scorporo dall'Ateneo Federico II di Napoli della I facolta' di medicina ed il passaggio della stessa alla II Universita', con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. Il decreto deve comunque prevedere che l'istituzione della II Universita' di Napoli avvenga contestualmente alla costituzione di piu' facolta'.
Art. 11 Aumento delle dotazioni organiche
1. Per l'attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'universita' 1986-1990 il Ministro e' autorizzato a ripartire e ad assegnare alle universita', per le esigenze di funzionamento delle nuove istituzioni, un contingente di posti di personale tecnico e amministrativo e di ricercatore, rispettivamente non superiore a mille e a cinquecento unita'. I predetti posti sono recati in aumento alle dotazioni organiche complessive di cui alla tabella B allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il numero dei posti di cui al comma 1, da ripartire tenuto anche conto delle richieste delle singole universita', e' determinato nel rispetto dell'apposita quota dello stanziamento di parte corrente di bilancio prevista dal comma 1 dell'articolo 5.
3. Per il funzionamento del Politecnico di Bari l'organico del quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella A allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e' incrementato di un posto di dirigente superiore e di un posto di primo dirigente.