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Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 4 Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1 gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi:

  1. a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio;

  2. b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio.

2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, ne' con gli importi ed i benefici previsti dall'articolo 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'.136

Art. 5 Omogeneizzazione stipendiale

1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: 15 anni 25 anni di servizio di servizio --- ---

  1. a) capitano . . . . . . . . . . 2.100.000 4.500.000;

  2. b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94;

  3. c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94;

  4. d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94.1
    (2)6811

2. Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:13 19 anni 29 anni di servizio di servizio --- ---

  1. a) tenente . . . . . . . . . . . 2.100.000 2.700.000;

  2. b) capitano . . . . . . . . . . 2.100.000 2.700.000;

  3. c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94;

  4. d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94.1
    (2)6811

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

3-ter. IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

Art. 7 Indennita' di rischio da radiazioni

1. Al personale militare medico e tecnico, sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennita' di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. L'indennita' spetta al personale di cui al comma 1 tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministro della sanita' n. 144 del 4 agosto 1971, e sempreche' il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nello stesso comma 1, e' corrisposta un'indennita' di rischio nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila.
L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal capo del personale dell'amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, puo' essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennita' di rischio da radiazioni di cui ai commi 1 e 3 non e' cumulabile con l'indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

Art. 9 Indennita' militare

1. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' corrisposta al personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, un'indennita' militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde:

  1. a) ufficiali e sottufficiali . . . . . . . . . . L. 75.000; b) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000.

2. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' soppressa l'indennita'
militare forfettaria prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

3. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi:

  1. a) maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto: L. 250.000;

  2. b) tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25 anni di servizio: L. 250.000;

  3. c) capitani e maggiori con piu' di 15 anni di servizio da tenente: L. 250.000.1

Art. 10 Orario delle attivita' giornaliere

1. Ferma restando la totale disponibilita' al servizio, con decorrenza dal 1 luglio 1990 l'orario delle attivita' giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, e' fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare e' tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.4

2. Entro il 1 settembre 1990, con decreto del Ministro della
difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attivita' giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze.

3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che abbiano carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche' alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.

4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del personale militare.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6, detratte le somme utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.