Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 5
1. Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze armate d polizia ad al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente interessati, si applicano, qualora piu' favorevoli e nei bilanci, la disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 e 10 maggio 1996, n. 360, concernenti le indennita' di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.6
Art. 6
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'indennita' di impiego operativo di base di cui la tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni, e' corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, alla Marina e all'Aeronautica nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge. Nella tabella allegata alla presente legge, l'anzianita' di servizio indicata in corrispondenza del grado di colonnello o grado corrispondente e' riferita agli anni di servizio comunque prestato.
2. Per il personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 1996, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 nonche', con le rispettive decorrenze, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.
3. Limitatamente al personale di cui al comma 1, le indennita' operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6. 7 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ed alla tabelle II, III e IV allegate alla medesima legge, percentualmente commisurate alla indennita' di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alla nuove misure di cui alla tabella allegata alla presente legge in relazione al grado rivestito. Le indennita' ed i supplementi nelle misure percentuali previste dagli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78 nonche' dalla tabella V allegata alla medesima legge, sono determinate con riferimento alla misura della indennita' di impiego operativo di base prevista dalla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e successive modificazioni, per il personale militare appartenente alla XIII fascia.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilita' delle indennita' supplementari, nonche' dall'articolo 3, commi 18 - bis e 18 - quater, del decreto - legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti dei dirigenti civili e militari delle Forze di polizia che prestano servizio nelle condizioni di impiego previste dalle predette norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari di grado corrispondente delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
5. Gli incrementi derivanti dall'applicazione del presente articolo assorbono l'assegno provvisorio corrisposto dal 1 gennaio 1996 in attesa della riformulazione delle indennita' di impiego operativo.
6. Sulle nuove misure delle indennita' di impiego operativo, cosi' come rideterminate dal presente articolo, non si applica per gli anni 1996 e 1997 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1995 e 1996.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 8
IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreatta, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Flick