Provvedimenti per la promozione delle esportazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Art. 1.
2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
Art. 2
IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
Art. 4
1. I titoli di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, non sono soggetti all'obbligo di integrazione di bollo di cui al secondo comma dello stesso articolo 32 e sono ammessi ai benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ancorche' non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreche' attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi.
2. I benefici di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' di cui ai commi terzo e quarto dello stesso articolo 32 competono anche relativamente agli effetti e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.
3. Il terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi annuali si applicano l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e le relative norme di attuazione".
Art. 5
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Art. 6
1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.
2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; puo' compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero.
L'Osservatorio sara', a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali e internazionali.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'attivita' connessa all'Osservatorio, puo' avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonche' di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio e' composta da quattro unita' scelte tra i dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Alla medesima e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.
4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti".
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
RUGGIERO, Ministro del commercio
con l'estero
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI