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Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il beneficio della promozione onorifica al grado superiore, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto all'atto del collocamento, in qualsiasi momento avvenuto, in ausiliaria o in congedo, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione, e' esteso agli ufficiali e sottufficiali, nonche' ai graduati in servizio continuativo, gia' internati militari in Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del distintivo d'onore di "volontario della liberta'" ai sensi della legge 1 dicembre 1977, n. 907.

2. Fatti salvi gli altri requisiti personali, il periodo di internamento in Germania di militari italiani valutato ai fini della legge 1 dicembre 1977, n. 907, e' riconosciuto partecipazione ad operazioni di guerra.

Art. 2

1. Il beneficio di cui all'articolo 1 e' esteso, altresi', a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio continuativo delle categorie in congedo in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) abbiano comunque partecipato alla guerra partigiana in Italia o all'estero conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza rivestire qualifica gerarchica partigiana;

  2. b) siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozione od avanzamento per meriti partigiani, anche se la loro attivita' partigiana non abbia superato la durata di tre mesi.

Art. 3

1. Ai soli fini della promozione onorifica di cui alla presente legge, i "primi capitani" dell'esercito o gradi equiparati delle altre Forze armate sono considerati "maggiori" o gradi equiparati delle altre Forze armate.

2. Le promozioni onorifiche previste dalle norme della presente legge sono disposte con decreto del Ministro della difesa, su domanda dell'interessato ovvero, se deceduto, di un erede, presentata ai distretti o comandi militari della Forza armata di appartenenza entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le promozioni non sono computabili ai fini della quiescenza, ne' hanno effetto nei casi di richiamo in servizio del personale militare disposti in qualunque momento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 novembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI