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Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e' fissato in L. 50.000 mensili per dodici mensilita'. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1:

  1. - Il testo dell'art. 2 della legge n. 563/1979 (Aumento dell'assegno annuo vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto), e' il seguente:
    "Art. 2. - L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui all'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263 in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1› gennaio 1979, e' elevato da L. 60.000 a L. 120.000 e a decorrere dal 1› gennaio 1980 a L. 150.000.
    L'assegno di cui al precedente comma e' corrisposto in due rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle rate e' anticipato al 31 gennaio ed al 31 luglio, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827".

Art. 2

1. Con decreto del Ministro del tesoro, emanato entro il 31 dicembre di ogni anno, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 viene rivalutato in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Tale rivalutazione si effettua dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 5334 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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