Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Universita' di Firenze
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Istituzione
1. E' istituito presso l'Universita' degli studi di Firenze il Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS).
2. Il LENS e' un laboratorio universitario di ricerca a carattere nazionale ed internazionale, cui concorrono le universita' italiane e di Paesi stranieri ed altri centri ed istituzioni di ricerca pubblici e privati, tramite rapporto convenzionale, per gli scopi di cui all'articolo 2.
3. Il LENS ha personalita' giuridica, gode di piena autonomia scientifica, finanziaria ed amministrativa entro i limiti fissati dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti dell'ordinamento universitario e dispone di proprio personale tecnico e amministrativo per il suo funzionamento.
4. Il laboratorio ha statuto proprio ed un regolamento interno che determinano le necessarie norme organizzative e di funzionamento.
5. I primi membri ordinari del LENS sono: l'Universita' di Firenze e l'Universita' di Bradford (Regno Unito) in virtu' della convenzione originaria firmata in data 13 giugno 1986; l'Universita' di Bordeaux I (Francia) in virtu' della convenzione firmata in data 10 ottobre 1986; l'Universita' Pierre et Marie Curie (Parigi VI, Francia) in virtu' della convenzione firmata in data 5 ottobre 1987; l'Universita' di Lille (Flandres Artois, Francia) in virtu' della convenzione firmata in data 29 gennaio 1988; tutte le altre universita' che abbiano firmato analoga convenzione entro la data di entrata in vigore della presente legge. Diventano inoltre membri ordinari del LENS le altre universita' italiane e di Paesi stranieri che ne facciano richiesta mediante la stipula di convenzioni integrative di quella originaria.
6. Lo statuto del LENS e' proposto da una commissione formata da due membri per ognuna delle universita' convenzionate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nominati tra esperti dai rispettivi rettori o presidenti, piu' un membro che svolge le funzioni di presidente, nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
7. Sono membri straordinari del LENS gli enti pubblici e privati di ricerca che ne facciano richiesta e siano ammessi al LENS mediante stipula di apposite convenzioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2 Scopi
1. Sono scopi del LENS:
a) facilitare la collaborazione scientifica tra i ricercatori europei nel campo delle spettroscopie non lineari;
b) fornire a ricercatori qualificati che ne facciano richiesta la piu' avanzata strumentazione e le necessarie assistenza tecnica e consulenza scientifica per l'esecuzione delle loro ricerche;
c) programmare e realizzare progetti di ricerca in collaborazione, utilizzando le proprie attrezzature e competenze;
d) condurre ricerche originali per lo sviluppo e l'affinamento di nuove tecniche spettroscopiche;
e) promuovere scambi di idee, esperienze e competenze tecniche a tutti i livelli nelle aree di interesse per il laboratorio;
f) stimolare e realizzare collaborazioni tecniche e scientifiche con Paesi extra-europei.
Art. 3 Fondi e patrimonio
1. Le entrate del LENS sono costituite:
a) dal contributo annuo di funzionamento erogato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito degli stanziamenti destinati all'universita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) dai contributi dello Stato e di enti pubblici, erogati nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;
c) dalle quote associative dei membri ordinari e straordinari del laboratorio. Il versamento di tali quote e' condizione necessaria per la partecipazione agli organi direttivi del LENS;
d) dai fondi per la ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, a cui il LENS puo' accedere direttamente;
e) da ogni altro contributo acquisito dal LENS per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;
f) dai proventi derivanti dall'utilizzazione da parte di soggetti esterni delle attrezzature del LENS secondo le modalita' fissate nel proprio regolamento.
2. Il patrimonio e' costituito dalle attrezzature e dagli altri beni immobili comunque acquisiti, a titolo oneroso o gratuito, dal LENS.
Art. 4 Personale scientifico, tecnico ed amministrativo
1. Il personale scientifico e' costituito da professori e ricercatori dell'Universita' di Firenze e delle altre universita' e istituzioni di ricerca italiane e straniere convenzionate, che siano formalmente associate al LENS e ne assicurino continuamente il funzionamento secondo quanto previsto dallo statuto.
2. Il personale di cui al comma 1 ha diritto a condurre ricerca attiva nel laboratorio, utilizzando gratuitamente le attrezzature secondo le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 8.
3. Il personale tecnico ed amministrativo necessario al suo funzionamento e' assegnato direttamente al LENS dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle universita' fissate nella legge 29 gennaio 1986, n. 23, e successive modificazioni, e va ad integrare la pianta organica dell'Universita' di Firenze.
4. Per l'uso di attrezzature scientifiche di particolare complessita', il LENS puo' avvalersi altresi' di personale tecnico, anche di cittadinanza straniera, assunto, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del proprio bilancio, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.
Art. 5 Gestione amministrativo-contabile
1. Il LENS ha autonomia finanziaria contabile ed amministrativa.
2. Per quanto concerne le modalita' di gestione finanziaria ed amministrativa si applicano al LENS le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, e del titolo V del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, come rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 29 luglio 1982.
3. Sovrintende agli adempimenti amministrativo-contabili un segretario amministrativo, nominato dal rettore dell'Universita' di Firenze tra il personale, di qualifica non inferiore alla settima, assegnato al LENS.
4. Provvede al riscontro contabile il collegio dei revisori dei conti dell'Universita' di Firenze.
Art. 6 Gli organi
1. Sono organi del LENS:
a) il comitato europeo;
b) il consiglio direttivo;
c) il direttore;
d) il direttore associato.
Art. 7 Il comitato europeo
1. Il comitato europeo esercita le seguenti attribuzioni:
a) elegge nel suo seno un presidente:
b) delibera in merito all'accettazione delle universita' e delle istituzioni di ricerca che intendano convenzionarsi con il LENS;
c) nomina i membri non italiani del consiglio direttivo ed esprime il suo parere sulla nomina dei membri italiani;
d) propone le modifiche dello statuto. Tali modifiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione della Universita' di Firenze ed approvate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
e) esamina la relazione annuale del direttore in ordine all'attivita' svolta;
f) esercita le altre attribuzioni fissate nello statuto.
2. Il comitato europeo e' composto dai rettori o presidenti delle universita' e degli enti di ricerca convenzionati che contribuiscono economicamente al funzionamento del LENS o da loro rappresentanti muniti di delega scritta.
3. La durata in carica dei membri e del presidente del comitato europeo e' determinata dallo statuto.
Art. 8 Il consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo sovraintende alle attivita' del LENS, secondo quanto fissato nello statuto. In particolare, designa nel suo seno un direttore che lo presiede e un direttore associato, approva i programmi scientifici e il regolamento interno, delibera in materia di bilanci e di contratti ed esprime al comitato europeo il proprio parere sulle modifiche statutarie.
2. Il consiglio direttivo e' composto:
a) dal direttore;
b) dal direttore associato;
c) da due rappresentanti dell'Universita' di Firenze nominati dal rettore su proposta della facolta' di scienze;
d) da due rappresentanti di altre universita' italiane membri del LENS nominati dal rettore su proposta del consorzio universitario di fisica della materia;
e) da quattro rappresentanti di universita' o enti di ricerca non italiani membri del LENS che contribuiscono alle spese di funzionamento del LENS nominati dal comitato europeo;
f) da un rappresentante eletto nel suo seno dal personale scientifico di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. Funge da segretario del consiglio direttivo il segretario amministrativo del LENS.
4. La durata in carica dei membri e le competenze del consiglio direttivo sono fissati nello statuto; le norme e le modalita' organizzative sul suo funzionamento sono determinate nel regolamento di cui al comma 1.
Art. 9 Il direttore
1. Il direttore e' nominato dal rettore dell'Universita' di Firenze su proposta del consiglio direttivo ed e' legale rappresentante del LENS.
2. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rinominabile per una sola volta consecutiva.
3. Le attribuzioni del direttore sono fissate nello statuto; in particolare e' responsabile dell'attivita' scientifica e della gestione del LENS e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo.
4. Il direttore e' coadiuvato dal direttore associato di cui all'articolo 10.
Art. 10 Il direttore associato
1. Il direttore associato e' nominato dal rettore della Universita' di Firenze su proposta del consiglio direttivo. Dura in carica tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta.
2. Quando il direttore e' cittadino italiano, il direttore associato deve essere di cittadinanza non italiana e viceversa.
3. Il direttore associato coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, secondo quanto previsto dallo statuto.
Art. 11 Norma transitoria
1. Nella prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, la commissione prevista dal comma 6 dell'articolo 1 propone all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Universita' di Firenze lo statuto del LENS.
2. Le successive modificazioni dello statuto sono deliberate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d).