Revoca delle misure cautelari disposte a tutela dei beni e degli interessi del Kuwait
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 2 marzo 1991, sono revocati i divieti stabiliti dal decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, nonche', limitatamente ai rapporti con il Kuwait, dal decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298.
Art. 2
1. Salvo diverso accordo tra le parti del rapporto sottostante, i fondi provenienti dalla escussione di garanzie bancarie di buona esecuzione, prestate a fronte di obbligazioni che non hanno potuto essere adempiute a causa dei divieti stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 1, ed eventualmente affluiti in conti accesi a nome dei soggetti kuwaitiani garantiti, non potranno essere trasferiti per un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo proroga disposta con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.
2. Non possono altresi' essere trasferiti per il medesimo periodo di cui al comma 1 gli importi relativi a garanzie bancarie afferenti ad obbligazioni scadute nella vigenza dei divieti di cui all'articolo 1, delle quali venga richiesta l'escussione nel periodo suddetto.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 19 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI