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Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nel distretto della corte di appello di Messina sono istituiti:

  1. a) il tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto;

  2. b) la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto;

  3. c) la pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto;

  4. d) la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

2. Il tribunale e la pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Montalbano Elicona, Rodi'-Milici, Terme Vigliatore, Basico', Castroreale, Meri', Milazzo, Condro', Gualtieri Sicamino', Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Novara di Sicilia, Fondachelli-Fantina, Furnari, Mazzarra' Sant'Andrea, Tripi, Lipari, Leni, Malfa e Santa Marina Salina.

Art. 2

1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonche' a stabilire la data di inizio del funzionamento di tali uffici giudiziari. In ogni caso, gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione del tribunale ordinario e della pretura circondariale devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.

2. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse alla legge 1› febbraio 1989, n. 30.

Art. 3

1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Messina, riguardanti il territorio del nuovo circondario, gia' in corso alla data d'inizio del funzionamento del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, fatta eccezione per le cause civili gia' passate in decisione e per i procedimenti penali per cui e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti alla cognizione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI