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Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Prestazioni

1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, di seguito denominato "Ente", corrisponde le seguenti pensioni:

  1. a) di vecchiaia;

  2. b) di anzianita';

  3. c) di inabilita' e di invalidita';

  4. d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.

2. L'Ente corrisponde provvidenze straordinarie.

3. Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese succesivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma, 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d) del medesimo comma.

4. Le pensioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non sono cumulabili tra loro. Le pensioni di vecchiaia, di anzianita' e di reversibilita' sono compatibili con altri trattamenti pensionistici.

Art. 2 Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni di eta' dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione all'Ente.

2. La misura della pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, e' pari all'importo della pensione spettante ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiorato del dieci per cento. Tale misura e' aumentata di un trentesimo del suddetto importo per ogni contributo soggettivo eccedente le trenta annualita' di contribuzione minima di cui al comma 1. Parimenti, la maggior quota di pensione ai fini del calcolo della riserva matematica di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e' calcolata in misura pari a un trentesimo dell'importo annuo della pensione base per ogni anno o frazione di anno che si ricongiunge.

3. L'importo di cui al comma 2 e' accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell'ammontare complessivamente accreditato per effetto dei versamenti dei contributi integrativi effettuati ai sensi dell'articolo 13. E' ulteriormente accresciuto della quota prevista dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, per effetto dei versamenti effettuati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

4. Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni biennio di contribuzione.

5. Il supplemento per il contributo soggettivo di cui all'articolo 12 e quello per il contributo integrativo di cui all'articolo 13, comma 3, e' pari al dodici per cento dell'ammontare complessivo dei contributi versati negli anni successivi alla liquidazione o riliquidazione della pensione di vecchiaia.

Art. 3 Pensione di anzianita'

1. La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di contribuzione all'Ente.

2. La corresponsione della pensione di anzianita' e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.

3. La pensione di anzianita' e' determinata con le modalita' di cui all'articolo 2.

4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita', di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' sospesa con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita', ed e' ripristinata nel momento in cui tale incompatibilita' cessa.

Art. 4 Pensione di inabilita'

1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

  1. a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale, sempreche' l'evento si sia verificato e la domanda sia presentata in costanza di iscrizione all'Ente;

  2. b) l'iscritto abbia compiuto e versato almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione. Qualora l'inabilita' sia causata da infortunio si prescinde dall'anzianita' minima di cui al presente comma.

2. Per il calcolo della pensione di inabilita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.

3. La corresponsione della pensione di inabilita' e' subordinata alla cancellazione da albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.

4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilita' l'Ente puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, se il pensionato senza giustificazione, non si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.

Art. 5 Pensione di invalidita'

1. La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta, in modo continuativo, a meno di un terzo. Deve altresi' concorrere il requisito di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione, ovvero di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione se l'invalidita' e' causata da infortunio.

2. Sussiste diritto a pensione di invalidita' anche quando la riduzione della capacita' all'esercizio della professione preesista al rapporto previdenziale, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.

3. La misura della pensione di invalidita' e' pari al settanta per cento di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.

4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza della invalidita' e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita', puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidita'.

Art. 6 Norme comuni alle pensioni di inabilita' e di invalidita'

1. Le modalita' per l'accertamento della inabilita' e della invalidita' ai fini del conseguimento delle pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono stabilite con regolamento deliberato dall'assemblea dei delegati dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7 Pensioni incompatibili

1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico diretto a carico di altro istituto previdenziale non puo' dar titolo alla maturazione di pensione di inabilita' o di invalidita'.

Art. 8 Pensioni di reversibilita' ed indirette

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato nelle seguenti misure:

  1. a) del sessanta per cento al coniuge; dell'ottanta per cento al coniuge avente a carico un figlio minorenne, o maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro; del cento per cento al coniuge avente a carico due o piu' figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro;

  2. b) in mancanza del coniuge, o alla sua morte, del sessanta per cento ad un solo figlio minorenne, o maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro; dell'ottanta per cento a due figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; del cento per cento a tre o piu' figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro;

  3. c) in mancanza di coniuge e di figli aventi diritto a trattamento pensionistico, del cinquanta per cento al genitore inabile a qualsiasi proficuo lavoro e privo di reddito o con redditi inferiori alla meta' dell'importo fissato dall'articolo 2, comma 2; del sessanta per cento ai due genitori inabili a qualsiasi proficuo lavoro e privi di reddito o con redditi complessivi inferiori all'importo fissato dall'articolo 2, comma 2.

2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione di invalidita' di cui all'articolo 5 sia stata concessa prima del compimento del decennio di iscrizione, la pensione di reversibilita', cosi' calcolta, e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, sempreche' il decesso sia avvenuto in costanza di iscrizione, al coniuge ed ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a),b) e c), da applicare ad un importo determinato con i criteri previsti per la pensione di vecchiaia.

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, non oltre il compimento del ventunesimo o ventiseiesimo anno di eta' nel caso si tratti, rispettivamente, di studi medi o di studi universitari.

Art. 9 Pagamento delle pensioni

1. Le pensioni di cui alla presente legge sono pagate in tredici mensilita' di uguale importo. La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre.

Art. 10 Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

1. Gli importi di tutte le pensioni erogate dall'Ente e la misura del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, sono perequati annualmente, in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica. L'importo del predetto contributo e' arrotondato alle 10.000 lire piu' vicine.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli importi di tutte le pensioni erogate dall'Ente e la misura del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, sono rivalutati, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1› gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le variazioni percentuali dell'indice di cui al comma 1 sono accertate con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 11 Provvidenze straordinarie

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente puo' erogare provvidenze straordinarie a favore degli iscritti, dei pensionati, e dei loro familiari che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravita'.

2. Il regolamento per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1 e' deliberato dall'assemblea dei delegati dell'ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Al finanziamento per le provvidenze straordinarie di cui al presente articolo si provvede, ogni anno, con uno stanziamento non superiore al due per cento delle entrate derivanti dal contributo soggettivo di cui all'articolo 12, accertate nell'esercizio precedente.

4. Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza.