Indennita' di bilinguismo per il personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio presso uffici operanti nella regione Valle d'Aosta
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai magistrati dell'ordine giudiziario, ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed al personale ad essi collegato, ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, agli appartenenti alle forze armate, esclusi i militari di leva, graduati e di truppa, ed ai corpi militarmente organizzati in possesso di qualifiche dirigenziali, in servizio presso uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, e' attribuita, con decorrenza 1 gennaio 1991, un'indennita' speciale di seconda lingua, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale corrispondente in servizio presso uffici aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige.
1-bis. Per gli appartenenti alle Forze armate, graduati e di truppa, in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, si intende applicato, per l'erogazione dell'indennita' di seconda lingua, lo stesso criterio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 730 milioni per l'anno 1991, in lire 750 milioni per l'anno 1992 ed in lire 760 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, lo specifico accantonamento e, quanto a lire 230 milioni per l'anno 1991, lire 250 milioni per l'anno 1992 e lire 260 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento "Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualita'".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addi' 8 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI