Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1990, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.
3. Possono fruire dei permessi annuali retribuiti di cui al comma 2, nei limiti del numero totale annuo di cui al comma 5, anche le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative, o ad esse collegate, non contemplate nel medesimo comma 2, a condizione che tali confederazioni sindacali facciano parte della delegazione sindacale determinata, ai fini dell'accordo sindacale per il triennio 1991-1993 riguardante il comparto del personale della scuola, con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 7 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1990.
4. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e' effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.
5. I permessi annuali di cui al comma 2 del presente articolo sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.
6. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 5 e' effettuata, per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.
7. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino all'anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.
8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, fino a quando non sara' data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.
9. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
10. Sono altresi' annualmente pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.
Art. 2
1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, siano esse dotate o meno di personalita' giuridica, per la realizzazione di attivita' di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.
2. Alla liquidazione delle spese per le finalita' di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e delle istruzioni amministrativo-contabili ema- nate ai sensi del medesimo articolo 25.
3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalita' stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo .
Art. 3
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, nelle materie oggetto della presente legge, sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, 22 settembre 1990, n. 265, 24 novembre 1990, n. 343, 23 gennaio 1991, n. 23 e 27 marzo 1991, n. 100, senza soluzione di continuita'.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Istrana, addi' 11 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MISASI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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