Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessioni di alloggi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I titolari di locazione, di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, sono anche coloro che continuano ad occupare, a qualsiasi titolo, gli alloggi gia' avuti in regolare concessione nella qualita' di dipendenti, collocati a riposo o deceduti in servizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI