Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il personale inquadrato nella II qualifica funzionale, profilo professionale di agente, consegue il passaggio alla III qualifica funzionale, profilo di agente di produzione, a decorrere dal giorno successivo a quello di compimento di un anno di servizio.
2. Nei confronti degli agenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' maturato la anzianita' di servizio anzidetta, il passaggio decorre a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Art. 2
1. I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profili professionali di agente di collaborazione o di commesso capo, che maturino almeno cinque anni di anzianita' in uno dei profili anzidetti o nelle corrispondenti qualifiche dei precedenti ordinamenti e almeno quindici anni di servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono inquadrati nella IV qualifica funzionale, profilo di agente verificatore, previo corso di qualificazione con esame finale, nell'ambito delle disponibilita' di organico.
Art. 3
1. I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profilo professionale di agente di collaborazione, assunti o pervenuti al profilo anzidetto mediante concorsi, pubblici o interni, nel cui programma d'esame era prevista la prova di dattilografia, sono reinquadrati nella IV qualifica funzionale, profilo professionale di assistente, a decorrere dalla data della nomina e comunque da data non anteriore al 1 gennaio 1983.
Art. 4
1. Le posizioni soprannumerarie determinatesi nel profilo professionale di agente qualificato - IV qualifica funzionale -, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, sono riassorbite in ragione del 70 per cento delle vacanze che si verificano a qualunque titolo nella consistenza numerica del profilo stesso.
Art. 5
1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla V qualifica funzionale, profilo di operatore professionale, l'anzianita' richiesta dall'articolo 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' ridotta da quattro a tre anni nei confronti dei dipendenti della IV qualifica funzionale con profilo professionale di assistente.
2. Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla VI qualifica funzionale, profili professionali di collaboratore, collaboratore tecnico e collaboratore interprete bilingue, l'anzianita' richiesta dall'articolo 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' ridotta da cinque a quattro anni nei confronti dei dipendenti della V qualifica funzionale con profilo di operatore professionale.
Art. 6
1. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia esercitato le funzioni di qualifica funzionale superiore, sulla base di documentazione dell'Amministrazione avente data certa ed antecedente all'esplicazione delle funzioni stesse, e' riconosciuto, a domanda, sentita la Commissione nazionale paritetica di cui all'articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'intero periodo di esercizio di tali funzioni, ma comunque da data non anteriore al 13 luglio 1980, il trattamento economico di cui all'articolo 115 della predetta legge, salvo che gli interessati non conseguano l'inquadramento a qualifica superiore ai sensi degli articoli 101 e 103 della legge medesima.
Art. 7
1. All'articolo 115 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "nel profilo professionale omogeneo", sono sostituite dalle parole:"in un profilo professionale";
b) al terzo comma, le parole: "durata superiore a sei mesi", sono sostituite dalle parole: "durata superiore a dodici mesi".
Art. 8
1. L'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e' sostituito dal seguente:
"Dopo effettuata la nomina dei vincitori ed entro due anni dalla data del relativo decreto, l'Amministrazione ha facolta' di assumere anche i candidati dichiarati idonei in ordine di graduatoria, nei limiti dei posti che risultino disponibili alla data in cui tali assunzioni sono disposte.
Nei confronti degli idonei di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi gia' espletati.
Art. 9
1. L'Amministrazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha facolta' di assumere anche i candidati dichiarati idonei in concorsi che risultino definiti con la nomina dei vincitori da non oltre i due anni antecedenti la data del 28 aprile 1984 di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91.
Art. 10
1. Al personale interessato agli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, si applicano il primo ed il secondo comma dell'articolo 116 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 11
1. In conformita' a quanto previsto per il personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del Tesoro, il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al personale dell'Amministrazione ha inizio il giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce; il giorno 17 dicembre ha inizio il pagamento dello stipendio relativo allo stesso mese, nonche' della tredicesima mensilita'.
2. Qualora i giorni di inizio dei pagamenti, di cui al comma 1, siano festivi o non lavorativi, l'inizio del pagamento dei relativi emolumenti e' anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.