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Modificazione dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, sulla istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, al fine di annettervi la Fondazione "Giovanni Spitali"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Alla Scuola e' annessa la Fondazione 'Giovanni Spitali', di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363, e 24 ottobre 1984, n. 947".

2. I compiti e le funzioni della Fondazione "Giovanni Spitali" in seno alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna verranno stabiliti dallo statuto di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 41.

3. Le iniziative finanziate con i mezzi provenienti dalla Fondazione saranno deliberate dal consiglio direttivo della Scuola integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali e nella delibera dovra' essere espressamente menzionato il contributo della Fondazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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