Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto in data 16 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 1 marzo 1984, purche' siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.
2. Ai fini della nomina di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia e' stabilito il termine entro il quale gli interessati debbono indicare le sedi, comprese tra quelle disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, nelle quali preferirebbero essere destinati. Per la assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI