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Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto in data 16 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 1› marzo 1984, purche' siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.

2. Ai fini della nomina di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia e' stabilito il termine entro il quale gli interessati debbono indicare le sedi, comprese tra quelle disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, nelle quali preferirebbero essere destinati. Per la assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI