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Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, che contiene disposizioni per la esecuzione della legge suindicata;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la opportunita' di modificare le disposizioni del predetto R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2

1. Il Ministro per la grazia e giustizia, nel determinare, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, il numero dei posti notarili da mettere a concorso per esame, tiene conto del numero delle vacanze gia' verificatesi e di quelle che presumibilmente potranno verificarsi nel periodo di tempo occorrente per l'espletamento del concorso fino alla chiusura delle prove di esame e all'approvazione della relativa graduatoria.

Art. 3

1. Il periodo della pratica notarile richiesto dall'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, per l'ammissione al concorso per la nomina di notaio deve essere compiuto alla data stabilita per la presentazione della domanda.

Art. 4

1. Il primo capoverso dell'art. 24 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e' modificato come segue:
«Prima dell'assegnazione dei punti la Commissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione. Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara poi se e quali punti oltre il minimo intende assegnate al candidato: il voto attribuito al lavoro e costituito dal minimo sommato agli altri punti eventualmente assegnati».

Art. 5

1. La graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneita' nel concorso per esame e' approvata con decreto del Ministro dopo accertata la regolarita' delle operazioni del concorso. I primi classificati entro il numero dei posti determinato ai sensi dell'art. 2 sono dichiarati vincitori del concorso.

2. Insieme con la graduatoria e' pubblicato nel Bollettino l'elenco delle sedi notarili che, non essendo state conferite in via di trasferimento, sono, alla data di tale pubblicazione, disponibili per l'assegnazione ai vincitori del concorsi per esame.

3. Costoro nei quindici giorni successivi alla pubblicazione possono far pervenire al Ministero una dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi nelle quali preferirebbero di essere destinali.2

4. Trascorso il termine indicato nel comma precedente, il Ministero provvede alla nomina dei vincitori del concorso assegnando loro le sedi comprese nell'elenco pubblicato, tenuto conto delle indicazioni di preferenza da essi fatte, secondo l'ordine della graduatoria.
Qualora manchi, la indicazione e le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il Ministro di grazia e giustizia provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

5. I vincitori del concorso che non possono conseguire nomina, a termini del comma precedente, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, mano in mano che si rendono disponibili sedi non assegnate in via di trasferimento a notai in esercizio.

Art. 6

1. Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicati nel bando. E' tuttavia consentito di nominare notai in sostituzione dei vincitori del concorso che rinunzino o che per qualsiasi ragione non siano nominati, altrettanti concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

2. Puo' provvedersi alla sostituzione nello stesso modo anche quando la rinuncia avvenga dopo la nomina, o quando il notaio nominato decada dall'ufficio per non avere assunte le sue funzioni nel termine prescritto. In tali casi la facolta' di provvedere mediante sostituzione non puo' essere piu' esercitata quando sia stato pubblicato il decreto che bandisce un nuovo concorso per esami.2

Art. 7

1. Per l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso per esame, per cui attualmente sono in corso le operazioni, si terra' conto della scelta esercitata, secondo l'ordine della graduatoria dei candidati idonei, a norma del primo comma dell'art. 29 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953. Nel caso che manchi la dichiarazione delle sedi prescelte e che queste non possano essere conferite, il Ministro di grazia e giustizia provvede d'ufficio all'assegnazione della sede.

2. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad aumentare il numero dei posti messi a concorso, aggiungendovi quelli vacanti alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci - Jung
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 gennaio 1933 - Anno XI.
Atti del Governo, registro 328, foglio 55. - Mancini.