Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai sensi dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'ufficio della procura della Repubblica e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari debbono essere istituiti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, presso tutte le preture circondariali di cui all'articolo 30 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 30.
2. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare con proprio decreto la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari istituiti a seguito dell'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia determina altresi' gli organici dei suddetti uffici giudiziari nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero e con conseguente riduzione dell'organico di altri uffici giudiziari.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1. Il terzo comma dell'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 7, comma 2, delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' sostituito dal seguente:
"In ogni pretura circondariale costituita in sezioni e' istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione e' disciplinata ai sensi dell'articolo 39".
Art. 3
1. Il comma 1 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti d'appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture circondariali".
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI