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Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Per l'anno 1992 le domande per usufruire del contributo di cui all'articolo 1 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione che e' trasmessa alle Camere.

2. Per gli anni 1993 e 1994 le domande, corredate dalla relazione, sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 3

1. Nelle relazioni di cui all'articolo 2, le associazioni interessate devono dimostrare il concreto perseguimento delle loro finalita' istituzionali. A tale scopo alle relazioni sono allegati i preventivi e i consuntivi dell'attivita' svolta, nonche' le relazioni sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente.

Art. 4

1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale (Associazioni di promozione sociale)".1

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI