Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nel distretto della corte d'appello di Salerno sono istituiti il tribunale ordinario di Nocera Inferiore, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Nocera Inferiore e la pretura circondariale di Nocera Inferiore.
2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Nocera Inferiore hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Sarno, Scafati.
3. Fa parte della pretura circondariale di Nocera Inferiore la sezione distaccata di Sarno.
4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole "47) Velletri" sono inserite le parole "48) Nocera Inferiore", con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco.
Art. 2
1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.
2. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 1 febbraio 1989, n. 30.
Art. 3
1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Salerno ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili gia' passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento.1
Art. 4
1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 e' autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 3.200 milioni, cui si provvede, quanto a lire 1.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia", e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI