Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, e' autorizzato a concedere al personale della Direzione generale dell'aviazione civile uno speciale compenso allo scopo di incentivarne gli incrementi di produttivita', tenuto conto della specifica esigenza di assicurare la regolarita' del traffico aereo. All'uopo, a decorrere dall'anno 1992, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dei trasporti un apposito fondo, dotato di lire 4.376 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Della corresponsione del compenso si terra' conto in sede di accordo contrattuale relativo al pubblico impiego ai fini dei conguagli.
2. I criteri, le misure e le modalita' di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, saranno definiti, con le procedure di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, anche in analogia a quanto previsto per il personale di altri Ministeri che gia' percepiscono compensi simili. I criteri devono tenere conto dell'assiduita' del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttivita' anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.
3. Una quota non superiore al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 e' riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive, anche del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche e' stabilita dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.
4. L'erogazione del compenso di cui al comma 1 e' estesa al personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.
5. Il compenso di cui al comma 1 non e' cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalita' per gli impiegati dello Stato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1. Al personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in servizio presso le circoscrizioni aeroportuali sono estese, a decorrere dal 1 gennaio 1992, ai soli fini del trattamento di quiescenza, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 302.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 4.526 milioni, a decorrere dal 1992, si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi urgenti in favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile, nonche' per l'assunzione a termine degli ispettori di volo".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERNINI, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI