Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 2-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 3 Direttore generale
1. Il direttore generale della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea dei soci della societa'; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.
2. Il direttore generale risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio.
3. Il direttore generale assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio.
4. Il direttore generale ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:
a) propone al consiglio le nomine dei dirigenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b);
b) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonche', su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio;
>c) provvede alla gestione del personale dell'azienda;
d) propone all'approvazione del consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b); firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della societa';
e) provvede all'attuazione dei piani di cui all'articolo 2, comma 6, e dei progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.
5. Il direttore generale trasmette al consiglio le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi della presente legge.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 5 Abrogazioni - Entrata in vigore
1. L'articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103, gli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, nonche' l'articolo 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogati.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli CONSO