Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l'assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 2 dicembre 1980, n. 803, e' elevata a lire 1.000 milioni a decorrere dal 1 gennaio 1993.
2. Per assicurare la conservazione del patrimonio librario delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive modificazioni, presso le medesime biblioteche puo' essere assegnato a prestare servizio personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 656 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Pian di Cansiglio, addi' 12 agosto 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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