Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' autorizzato ad utilizzare il contributo straordinario di lire 117 miliardi, versato dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche per la corresponsione dei contributi alla stampa previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni 1991 e 1992.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 2232
Art. 3
1. All'articolo 3, comma 15, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: "di cui al presente articolo", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelle previste dal comma 3,".
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO