Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria
Testo vigente
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 2001, N. 6221
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 2001, N. 6221
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 2001, N. 6221
Art. 32 Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato
1. Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.
2. I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dai ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un Comitato composto da:
a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;
c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;
d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;
e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;
f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;
g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato.
h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani;
i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici;
l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).
n) un rappresentante degli editori radiofonici.
3. Il Comitato di cui sopra e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica.
Art. 33
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 2001, N. 6221
Art. 34 Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale
1. Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 30 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 1.000 milioni di lire e della durata massima di dieci anni alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico, che abbiano un ciclo produttivo di media e lunga durata ed eventualmente un ciclo commerciale di media durata per la rateazione necessaria alla diffusione.
2. Tra i costi ammessi al finanziamento sono anche quelli relativi ai compensi per ricerche ed elaborazioni, all'acquisizione dei diritti di autore, al compenso per gli apporti dei collaboratori e dei redattori.
3. Il limite massimo di finanziamento assistibile da contributo non puo' superare il cinquanta per cento dei costi accertati per la pubblicazione delle opere.
4. Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
5. Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al presente articolo e' autorizzato con decreto del Ministro per i beni culturali, sentita la commissione istituita ai sensi dell'articolo 25.
6. Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato di 2.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di 4.000 milioni di lire per i nove esercizi successivi, di 2.000 milioni di lire per l'ultimo esercizio.
Art. 35
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 69
Art. 36 Risoluzione del rapporto di lavoro
1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennita' pari all'indennita' di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennita' pari a quattro mensilita' di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.
Art. 37 Esodo e prepensionamento
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione ai trattamenti di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, lettere a) e b), per i lavoratori poligrafici, e lettera a), per i giornalisti, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera;35
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 27, secondo comma, con almeno venticinque anni di anzianita' contributiva, limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'eta' fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianita' contributiva. Il requisito di anzianita' contributiva di cui al primo periodo e' progressivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.
Al compimento dell'eta' prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualita', che rimane a carico del bilancio dello Stato.
2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano raggiunto una eta' anagrafica la cui differenza con quella richiesta per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia sia inferiore a cinque anni, l'anzianita' contributiva e' maggiorata di un periodo pari a tale differenza, fermo restando il limite massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino gia' titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita'.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 38 Inpgi
1. L'Istituto nazionaie di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n.
1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresi', ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.20
Art. 39 Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
1. Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo, e, con priorita' rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.
2. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato e' determinato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.
3. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.
4. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilita' speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.145
Art. 40 Divieto di cumulo di provvidenze
1. I partiti ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti pubblici espressamente destinati dalla legge ad attivita' di informazione dei partiti stessi, svolta mediante quotidiani, periodici o mezzi radiotelevisivi, se non per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute a norma degli articoli 22 e 24 dai loro organi di stampa, cosi' come definiti dall'articolo 20.
Art. 41 Copertura finanziaria
1. All'onere complessivo di lire 197 miliardi, ivi compreso quello concernente le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 valutato in lire 45 miliardi, e quello riguardante l'organo di garanzia e il servizio dell'editoria di cui agli articoli 8 e 10, valutato complessivamente in lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1 luglio 1979-31 dicembre 1981, si provvede, quanto a lire 103 miliardi, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, e, quanto a lire 94 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981.
2. Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Titolo III. Modifiche alle disposizioni sulla stampa
Art. 42 Diritto di rettifica
1. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Risposte e rettifiche). - Il direttore o, comunque, il responsabile e' tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignita' o contrari a verita', purche' le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui e' avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui e' pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purche' contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, puo' chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo e' punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata".
Art. 43 Norme processuali
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono aggiunti i seguenti:
"La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.
Al giudizio si procede con il rito direttissimo.
E' fatto obbligo:
a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.
I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.
In ogni caso, il richiedente la rettifica puo' rivolgersi al pretore affinche', in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni".
Titolo IV. Disposizioni transitorie e finali
Art. 44 Sanatoria
1. Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti, restano validi i provvedimenti adottati e continuano ad avere efficacia gli atti amministrativi posti in essere in applicazione delle norme del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, e del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.
2. Si conferma l'autorizzazione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato impegnato alla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei criteri stabiliti nei provvedimenti e negli atti amministrativi di cui al primo comma del presente articolo, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici le integrazioni sul prezzo della carta utilizzata fino al 30 giugno 1979 ed alle agenzie di stampa i contributi per il periodo 1 luglio 1978-30 giugno 1979.
Art. 45
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103
Art. 46 Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale
1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' autorizzato a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al precedente articolo, contributi per l'importo di 1.000 milioni di lire per ciascuna delle annate 1978, 1979 e 1980 alle pubblicazioni periodiche riconosciute di elevato valore culturale, secondo i criteri e le procedure seguiti per analoghe erogazioni effettuate in applicazione della legge 6 giugno 1975, n. 172.
Art. 47 Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale della stampa
1. Le comunicazioni di cui al settimo comma dell'articolo 1, relative a situazioni verificatesi prima della istituzione del registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fermo quanto disposto dal comma precedente, le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 54 fissano i termini entro i quali gli editori e gli imprenditori di cui, rispettivamente, al secondo ed al quarto comma dell'articolo 11 devono provvedere, in sede di prima applicazione della presente legge, ad adempiere agli obblighi di iscrizione e di comunicazione al registro nazionale della stampa previsti dalla legge stessa.
Art. 48 Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani
1. Le imprese editrici di giornali quotidiani non in regola con le disposizioni di cui ai primi sei commi dell'articolo 1, devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell'impresa.
2. Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine, di cui sopra, l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Trascorsi i due anni, su istanza del garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della societa' e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai primi sei commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali.
Art. 49 Concentrazioni nella stampa quotidiana
1. Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testate la cui tiratura nell'anno 1981 risulti superiore al venti per cento delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali quotidiani in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di testate, azioni, partecipazioni, quote di societa' o alla cessione di contratti di affitto o di gestione di testate in modo da editare alla scadenza del triennio, direttamente o tramite societa' controllate, testate la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore al venti per cento di quella complessiva dei quotidiani in Italia. In applicazione della presente norma i contratti di affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado patto contrario.
2. Qualora l'impresa non adempia a quanto disposto dal comma precedente, il tribunale, su richiesta del Garante o di chiunque vi abbia interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o agenzia di credito.