Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Rapporti tra Stato ed UCEBI
1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 marzo 1993, allegata alla presente legge.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
Art. 2 Liberta' religiosa
1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia dell'UCEBI, liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, l'organizzazione dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, le relazioni fra essi intercorrenti e gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.
Art. 3 Ministri dell'UCEBI
1. L'UCEBI, attesa l'esistenza di una pluralita' di ministeri al suo interno, comunica agli organi competenti i nominativi dei ministri designati per i compiti previsti negli articoli 5, 6, 7 e 10.
Art. 4 Esercizio della liberta' religiosa
1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto, secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.
Art. 5 Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, nelle localita' ove essi si trovano per ragione del loro servizio.
2. Qualora nelle localita' ove essi si trovano per ragione del loro servizio non esistano Chiese rappresentate dall'UCEBI, i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedono possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la Chiesa evangelica piu' vicina. Ove in ambito provinciale non ci sia alcuna attivita' di culto di Chiese rappresentate dall'UCEBI, la Chiesa piu' vicina invia il ministro a cio' designato per prestare l'assistenza spirituale e presiedere le riunioni nei locali messi a disposizione dall'ente competente.
3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI, l'ente competente adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari del defunto, per assicurare che il funerale segua secondo le liturgie delle Chiese battiste.
4. I ministri dell'UCEBI, che prestano servizio militare o assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.
5. Tali forme di assistenza si svolgono senza alcun onere finanziario per lo Stato.
Art. 6 Assistenza spirituale ai ricoverati
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI e agli altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo o nei pensionati, e' assicurata dalla Chiesa piu' vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI. L'accesso nei suddetti istituti dei ministri, designati dalle Chiese a prestare assistenza spirituale, e' libero e senza limiti di orario.
2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere alle Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.
3. Tale assistenza e' prestata senza alcun onere per lo Stato o per altri enti pubblici.
Art. 7 Assistenza spirituale ai detenuti
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale ai detenuti e' assicurata dalle Chiese rappresentate dall'UCEBI attraverso ministri da loro designati e inclusi dall'UCEBI nell'apposita lista di cui all'articolo 3. Tali ministri sono compresi nella categoria dei soggetti che possono visitare senza particolare autorizzazione gli istituti medesimi.
2. L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri designati, in locali idonei messi a disposizione dalla direzione dell'istituto penitenziario.
3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Chiesa piu' vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI perche' possa provvedere in merito.
4. Tale assistenza e' prestata senza alcun onere finanziario per lo Stato e gli altri enti pubblici.
Art. 8 Insegnamento religioso
1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' parentale o la tutela su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede affinche' l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e affinche' non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
3. In ogni caso, non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.
Art. 9 Richieste in ordine allo studio del fatto religioso
1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto al contributo di tutte le componenti della societa', assicura alle Chiese rappresentate dall'UCEBI il diritto di rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, nel quadro delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico dello Stato.
2. L'esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere finanziario per lo Stato.
Art. 10 Matrimonio
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato davanti ad un ministro, cittadino italiano, a cio' designato da una Chiesa avente parte nell'UCEBI, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguira' secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresi' attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
4. Il ministro, davanti al quale e' avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa e' avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.
5. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.
6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.
Art. 11 Riconoscimento di enti ecclesiastici
1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Ente patrimoniale dell'UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19, sono riconosciute come enti ecclesiastici le Chiese costituite in ente nell'ordinamento battista, ai sensi dell'articolo 22 del Patto costitutivo, aventi sede in Italia. Il riconoscimento e' concesso su domanda del Presidente dell'UCEBI, che allega la delibera motivata dall'Assemblea generale unitamente allo statuto della Chiesa come documenti idonei a dar titolo al riconoscimento.
2. Possono essere altresi' riconosciute come enti ecclesiastici le istituzioni costituite in ente nell'ordinamento battista, con sede in italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza.
3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di culto, quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai fini dell'ente si propone.
5. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.