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Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 145.000 dollari USA, per il finanziamento della partecipazione italiana al Gruppo delle consultazioni informali intergovernative di Ginevra istituito nell'ambito dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per gli anni 1993, 1994 e 1995.

2. E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 600.000 franchi francesi, quale contributo dell'Italia per l'anno 1995 al Segretariato interinale preparatorio del nuovo accordo sul commercio dei materiali strategici verso Paesi a rischio.

3. E' autorizzato l'aumento di lire 100 milioni annui a decorrere dal 1995 del contributo alla Maison de l'Italie della citta' universitaria di Parigi, di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 424.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

1. Ai fini dell'estinzione dei disavanzi d'amministrazione accertati alla data del 31 luglio 1995 e certificati dal collegio dei revisori dei conti, e' autorizzata la concessione all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) e all'Istituto italo-africano di contributi straordinari rispettivamente nelle misure di lire 2.325 milioni e 850 milioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data di erogazione dei contributi di cui al comma 1, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare ai Ministeri vigilanti una relazione sullo stato delle procedure di estinzione.

Art. 3

1. E' istituito, quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) - di seguito denominato Istituto - che persegue le finalita' che le vigenti disposizioni assegnano all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e all'Istituto italo-africano, salvaguardandone il patrimonio di competenza ed esperienze.

2. L'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e l'Istituto italo-africano sono soppressi e, di conseguenza, sono abrogate tutte le disposizioni normative in vigore che disciplinano tali enti. Il nuovo Istituto succede agli enti soppressi in tutti i rapporti attivi o passivi e permane nella titolarita' dei rispettivi patrimoni. In fase di prima applicazione della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996, ciascuno dei predetti patrimoni costituisce ad ogni effetto un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome.

3. Il personale dipendente dagli enti soppressi di cui al comma 2 e' trasferito al nuovo Istituto e conserva il regime di previdenza vigente presso l'ente di provenienza, nonche' il trattamento giuridico ed economico in godimento. La dotazione organica dell'Istituto corrisponde provvisoriamente alla somma delle dotazioni organiche degli enti soppressi cosi' come determinate ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni. Entro il 31 dicembre 1996 l'Istituto provvede alla rideterminazione della pianta organica ai sensi degli articoli 31 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'Istituto e' iscritto alla categoria VII della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni. All'Istituto stesso si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, la legge 20 marzo 1975, n. 70, e l'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto non previsto dalla presente legge.

Art. 4

1. Per il conseguimento dei propri fini l'Istituto provvede a:

  1. a) predisporre e realizzare programmi di studi e di ricerche;

  2. b) promuovere iniziative di collaborazione culturale e scientifica attraverso scambi di informazioni, esperienze e conoscenze tra studiosi ed esperti;

  3. c) realizzare progetti di cooperazione, di consulenza e di assistenza, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi africani e orientali e, in tale quadro, effettuare missioni, viaggi di studio e campagne archeologiche in detti Paesi;

  4. d) acquisire e conservare ogni tipo di documentazione sul patrimonio storico, artistico e culturale del mondo africano e orientale, nonche' sulla sua situazione politica, economica, sociale;

  5. e) organizzare corsi di insegnamento delle lingue e culture dei Paesi dell'Africa e dell'Asia nonche' altri corsi specializzati pertinenti ai propri fini;

  6. f) favorire la presenza di studenti dei suddetti Paesi nelle istituzioni nazionali per il completamento e il perfezionamento della loro formazione, anche attraverso la concessione di borse e sussidi di studi;

  7. g) svolgere attivita' editoriale in proprio o in collaborazione con altri enti o case editrici;

  8. h) stipulare convenzioni e concludere intese per attivita' in comune con universita', accademie, istituzioni culturali e di ricerca, nonche' con altri enti, associazioni ed organismi italiani o stranieri nei settori delle proprie attivita';

  9. i) assumere qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini di cui all'articolo 3;

  10. l) istituire sezioni in Italia e all'estero.

2. L'Istituto fornisce relazioni di studio, schede informative e documentazioni su problemi specifici che riguardano il mondo africano e orientale al Ministero degli affari esteri e alle altre Amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta, nonche', mediante apposite convenzioni o intese, ad enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 5

1. Sono organi dell'Istituto:

  1. a) l'assemblea;

  2. b) il presidente;

  3. c) il consiglio d'amministrazione;

  4. d) il consiglio scientifico;

  5. e) il collegio dei revisori dei conti;

  6. f) il direttore generale.

2. Gli organi dell'Istituto di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 durano in carica quattro anni.

Art. 6

1. I soci si distinguono in onorari, ordinari e sostenitori.

2. Possono essere soci dell'Istituto cittadini italiani e stranieri in possesso dei diritti civili e politici, nonche' enti pubblici e privati in persona di un rappresentante all'uopo delegato.

3. Tutti i soci partecipano all'assemblea con diritto di voto.

4. La qualita' di socio e' incompatibile con quella di dipendente con rapporto d'impiego dell'Istituto o con la posizione di titolare di una lite attiva o passiva con l'Istituto stesso.

5. Lo statuto, per quanto non previsto dalla presentc legge, stabilisce i requisiti e le modalita' per l'ammissione dei soci nelle singole categorie, i relativi diritti, nonche' i casi di decadenza; puo' altresi' prevedere altre forme di adesione all'Istituto o di collaborazione per cittadini italiani e stranieri, nonche' per associazioni o istituzioni culturali che operino nella stessa area scientifica.

Art. 7

1. L'assemblea, composta dai soci onorari, ordinari e sostenitori, si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e in seduta straordinaria per le altre deliberazioni di sua competenza e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessita' o a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci ordinari.

2. L'assemblea:

  1. a) elegge a scrutinio segreto sei componenti del consiglio d'amministrazione, un membro del collegio dei revisori e i componenti del consiglio scientifico;

  2. b) adotta i bilanci preventivi e consuntivi;

  3. c) adotta lo statuto e le relative modifiche;

  4. d) nomina i soci onorari e ammette i soci ordinari su proposta del consiglio d'amministrazione;

  5. e) puo' eleggere un presidente onorario dell'Istituto.

3. Le delibere di cui al comma 2, lettere b) e c), sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante.

Art. 8

1. Il presidente e' eletto dal consiglio d'amministrazione con la maggioranza dei due terzi. Qualora sia eletto un componente del consiglio stesso, questi viene sostituito, secondo le procedure previste dall'articolo 7.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede l'assemblea, il consiglio d'amministrazione e il consiglio scientifico; puo' prendere, in via di urgenza, tutte le deliberazioni di competenza del consiglio d'amministrazione, salvo a sottoporle, per la ratifica, al consiglio stesso nella prima successiva seduta.

Art. 9

1. Il consiglio d'amministrazione e' presieduto dal presidente dell'Istituto ed e' composto da dieci membri, di cui quattro nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione rispettivamente dei Ministri degli affari esteri, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per i beni culturali e ambientali e per la funzione pubblica, e sei eletti dall'assemblea.

2. Il consiglio elegge nel proprio seno un vice presidente con funzioni vicarie del presidente.

Art. 10

1. Il consiglio d'amministrazione:

  1. a) approva il programma annuale d'azione, sulla base degli indirizzi culturali e scientifici stabiliti dal consiglio scientifico;

  2. b) propone all'assemblea i progetti di statuto e
    delle sue modifiche e predispone i bilanci preventivi e consuntivi;

  3. c) adotta i regolamenti del personale e di organizzazione dei servizi;

  4. d) ammette i soci sostenitori, formula proposte all'assemblea per il conferimento della qualita' di socio onorario e per l'ammissione dei soci ordinari;

  5. e) stabilisce le quote annue di iscrizione dei soci ordinari e dei soci sostenitori;

  6. f) delibera l'alienazione e l'acquisto di immobili, titoli azionari e obbligazionari, l'accettazione di eredita', legati e donazioni;

  7. g) delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie attivi e passivi, nonche' sulle transazioni;

  8. h) verifica la rispondenza dei risultati della gestione al programma d'azione;

  9. i) compie ogni altro atto ad esso demandato dalla presente legge o dai regolamenti.

2. I regolamenti adottati ai sensi del comma 1, lettera c), sono sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 11

1. Il consiglio scientifico, composto da non piu' di venti membri scelti tra personalita' della cultura che possano dare contributi significativi al perseguimento delle finalita' dell'Istituto, ne determina gli indirizzi culturali e scientifici, nel rispetto della specificita' e dell'autonomia dei diversi settori di ricerca e di attivita' ed esprime il proprio parere sulle iniziative piu' rilevanti e su ogni questione che gli venga sottoposta dal Consiglio d'amministrazione.

2. I membri del consiglio scientifico sono eletti dall'assemblea dei soci.

3. Il consiglio scientifico puo' organizzare la propria attivita' in sezioni o gruppi di lavoro in relazione agli affari trattati.