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Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Abrogazione della normativa sui culti ammessi

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 20 aprile 1993, allegata alla presente legge.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi della CELI e delle Comunita', degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.

Art. 2 Liberta' religiosa

1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti.

2. E' garantita alle Comunita' della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 3 Riconoscimento dell'autonomia della CELI

1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia della CELI e delle comunita' che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della CELI e delle sue Comunita', si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica italiana garantisce altresi' la libera comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed internazionali.

Art. 4 Ministri di culto

1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale, diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI.

2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e dalle sue Comunita' e' assicurato il libero esercizio del ministero, nonche' il libero svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 22.

3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero.

Art. 5 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia) e ad altri servizi assimilati

1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati membri delle Comunita' della CELI hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

2. Qualora non esistano chiese delle Comunita' della CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 membri di tali Comunita' potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non luterana, piu' vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della Comunita' di appartenenza.

3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attivita' delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della CELI o delle Comunita', nonche' i consiglieri espressamente all'uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. L'ente competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte delle Comunita' della CELI, l'ente competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle Comunita' della CELI.

5. I pastori delle Comunita' della CELI che prestano servizio militare o assimilati sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

Art. 6 Assistenza spirituale ai ricoverati

1. L'assistenza spirituale ai ricoverati della Comunita' delle CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri delle Comunita' della CELI.

2. Il loro accesso ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunita' della CELI piu' vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Art. 7 Assistenza spirituale ai detenuti

1. Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunita' della CELI.

2. A tal fine le Comunita' della CELI trasmettono all'autorita' competente l'elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorita' statali competenti, allegando la certificazione di cui all'articolo 8. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Comunita' della CELI piu' vicina.

Art. 8 Certificazione della qualifica di ministro di culto

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 la CELI rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore, diacono o presbiterio.

Art. 9 Oneri per l'assistenza spirituale

1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunita' della CELI territorialmente competenti.

Art. 10 Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, che siano membri delle Comunita' della CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

Art. 11 Richieste in ordine allo studio del fatto religioso

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunita' il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalita' concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico.

2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunita' della CELI territorialmente competenti.