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Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa

1. E' costituito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa, composto da tredici esperti, italiani e stranieri, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica, di cui due scelti tra storici dell'arte medievale, nonche' dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, che ne e' componente di diritto. Alla nomina del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 2 Funzioni del Comitato

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 e' organo di consulenza del Governo per gli interventi di consolidamento e restauro della Torre. Esso, in particolare:

  1. a) definisce, anche in deroga alla normativa vigente ed alle competenze collegiali in materia, il progetto di massima e quello esecutivo necessari al restauro della Torre, ed inoltre dispone in ordine all'attuazione dei necessari interventi;

  2. b) indica i tempi e gli oneri necessari, in relazione ai progetti di cui alla lettera a);

  3. c) indica i criteri di fruizione del monumento, compatibili con la sua tutela.

2. Il Comitato, nelle more dell'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1, adotta, altresi', gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia della Torre di Pisa.

3. Per le attivita' di cui al comma 1, lettere a) e c), il Comitato puo' individuare e avvalersi di soggetti tecnici di comprovata idoneita' ed esperienza. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3.

4. Ogni sei mesi il Comitato presenta una relazione sulla attivita' svolta e sulle spese sostenute e da sostenersi al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento.

Art. 3 Norme finanziarie

1. Per gli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa e' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.1

2. Le somme complessivamente destinate all'attivita' del Comitato confluiscono nella contabilita' speciale intestata al prefetto di Pisa che, ove occorra, e' autorizzato a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere della medesima contabilita' speciale. La richiesta del creditore, ai fini del pagamento delle somme per le quali sia intervenuta la perenzione, e' trasmessa dal Comitato al prefetto di Pisa sulla cui contabilita' speciale sono riassegnate le somme occorrenti.

3. La prefettura di Pisa assicura le funzioni di segreteria del Comitato avvalendosi del proprio personale e delle proprie strutture.

Art. 4 Norme transitorie e finali

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 resta in carica fino al 31 dicembre 1998.12

2. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, e' abrogato.

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VELTRONI, Ministro per i beni culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: FLICK