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Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei

1. E' istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonche' svolgere manifestazioni e attivita' connesse. Il Centro e' sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro e' istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea.

2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.

3. E' istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, il Museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate.

4. E' istituito il Museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle attivita' di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie.

5. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 3

7. Agli istituti di cui al comma 5 sono assegnate le dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti.

8. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalita' di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

9. Per le attivita' di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonche' per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.

10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 da parte del Ministero dei lavori pubblici.

11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche, nonche' per la nomina di un curatore e per il funzionamento del Centro e dei musei e' autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.

12. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge.7

Art. 2 Interventi per il Teatro La Fenice di Venezia

1. Il comune di Venezia e' autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilita' del Teatro La Fenice, mediante trasferimenti da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Art. 3 Attivita' didattica nei musei

1. All'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale, le scuole possono stipulare convenzioni con i musei per la formazione dei docenti".

Art. 4 Modifiche alla legge 8 ottobre 1997, n. 352

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono abrogati.

2. I commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono sostituiti dal seguente:
"8. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attivita' culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero che realizzano le attivita' o gli interventi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse".

3. Per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' autorizzata la spesa di lire 250 milioni annue a decorrere dal 1999. Sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 352 del 1997.

4. All'articolo 12 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1. Il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di generatori aerosol contenenti vernici e' tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato puo' indicare sui contenitori le medesime informazioni.";

  2. b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata".

  3. c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, sui contenitori sono comunque indicati i solventi utilizzabili per la rimozione delle vernici".

Art. 5 Contributo per il Museo della storia della medicina di Padova

1. E' autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno 1999, come contributo all'amministrazione provinciale di Padova per la realizzazione, d'intesa con l'Universita' degli studi di Padova, del Museo della storia della medicina di Padova.

Art. 6 Contributi a manifestazioni ed istituzioni culturali

1. Per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1o dicembre 1997, n. 420, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999 e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000.

2. Il contributo dello Stato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 1o dicembre 1997, n. 420, e' stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999.

3. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per le celebrazioni e le manifestazioni culturali di valorizzazione della cultura locale da realizzare in occasione dell'anno 2000. Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001.

4. A decorrere dal 1999 e' autorizzata la spesa di lire un miliardo quale contributo dello Stato all'associazione Ferrara Musica.

5. E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 quale contributo dello Stato alla Societa' di cultura La Biennale di Venezia.

6. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla fondazione Ravenna Manifestazioni.

Art. 7 Ricostruzione e restauro della Basilica di Noto

1. Al fine di garantire la prosecuzione e il completamento delle operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica di Noto e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi nel 1999 e di lire 5 miliardi nel 2000 da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per l'attuazione degli interventi si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496.

Art. 8 Impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale

1. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 203, i sovrintendenti, in relazione agli interventi di rispettiva competenza, per l'attuazione del piano medesimo, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 e fino al 2018, di lire 12.600 milioni. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilita' speciali intestate agli stessi sovrintendenti. Si applica l'articolo 45, commi 31 e 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' altresi' autorizzata la spesa di lire 73.422 milioni nel 1998, lire 3.098 milioni nel 1999 e lire 6.895 milioni nel 2000.