Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Personale della Finanziaria meridionale - Fime e della Insud
1. Il personale dipendente dalle societa' per azioni Fime, Fime leasing, Fime factoring e Fimat a cui non siano state applicate le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, puo' essere assunto in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.
2. Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi del presente articolo, dei dipendenti delle societa' di cui al comma 1, l'equiparazione fra le professionalita' possedute dai dipendenti stessi e le qualifiche e i profili professionali delle amministrazioni pubbliche e' previamente stabilita, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale dipendente dalla societa' per azioni Insud riconosciuto in esubero, nel limite massimo di quindici unita'.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato nel limite massimo di 5.500 milioni di lire per il 1998 e di 11.000 milioni di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Art. 2 Iscrizione alle Casse pensioni
1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica agli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato secondo le norme ed il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
Art. 3 Sicilcassa S.p.a
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in virtu' dell'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 513.
Art. 4 Proroga dei termini dell'intervento per l'Insar
1. Gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Con siglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick