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Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Servizi militari

1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al servizio militare di leva il corrispondente periodo di servizio di volontariato prestato non in costanza di rapporto d'impiego nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per i servizi militari che siano stati gia' utilizzati ai fini della liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri istituti di previdenza o che siano gia' altrimenti utili a pensione.

3. Restano ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, nonche' dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.

Art. 2 Requisito per il diritto a pensione

1. Nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che contraggano matrimonio nello stato di quiescenza, si applicano le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

2. La cittadinanza italiana non costituisce, per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e per i loro superstiti, un requisito per l'acquisto o il mantenimento del diritto, indiretto o di riversibilita'.

3. Ai titolari di trattamenti di quiescenza a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza si applica la disposizione prevista dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82.

Art. 3 Arrotondamento

1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore.

Art. 4 Iscrizioni

1. L'articolo 21 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, e' abrogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni contenute nel citato articolo 21 restano operanti per le iscrizioni facoltative gia' verificatesi alla predetta data.

2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e' estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorche' l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attivita' non istituzionali.

3. Il dipendente laureato in medicina e chirurgia, in odontoiatria o in veterinaria, in servizio presso uno degli enti o istituti tenuti ad iscrivere il proprio personale alle Casse pensioni di categoria degli istituti di previdenza, e' obbligatoriamente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, purche' la laurea costituisca requisito per il posto occupato nella carriera.

4. Dal primo giorno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

5. Il personale delle scuole materne equiparate della provincia autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, e' iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con ricongiunzione del servizio pregresso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 5 Opzioni

1. Possono optare per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza:

  1. a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l'iscrizione alle Casse predette;

  2. b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.

2. I dipendenti degli enti indicati dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si siano avvalsi in tempo utile della facolta' di iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette.

3. La domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore.

4. L'iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante trasferimento alle Casse pensioni di cui al comma 1 dei contributi gia' versati all'INPS, con le modalita' previste dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale rertribuzione annua contributiva la somma degli emolumenti pensionabili a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni di cui al comma 1, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. La facolta' di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e' estesa all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari.

7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facolta' data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall'ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 6 Bilanci tecnici e commissioni di studio

1. I bilanci tecnici delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza sono compilati ogni due anni a cura del servizio statistico-attuariale di cui all'articolo 25.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29, vengono nominate commissioni per l'esame delle risultanze di detti bilanci tecnici e per le eventuali proposte di variazione degli ordinamenti delle Casse pensioni. Il decreto predetto stabilisce i compensi spettanti ai componenti delle commissioni.

Art. 7 Riscatti

1. La domanda di riscatto deve essere presentata, alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, in costanza del rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di novanta giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio.

2. Sono revocati d'ufficio i provvedimenti di rigetto adottati alla data di entrata in vigore della presente legge motivati con riferimento alla circostanza che la domanda di riscatto e' stata presentata durante il periodo di aspettativa per motivi di famiglia.

3. In caso di morte dell'iscritto, che avvenga entro il termine di cui al comma 1, la domanda puo' essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione, o dagli eredi, entro novanta giorni dalla data di morte.

4. I dipendenti non di ruolo possono presentare la domanda di riscatto di cui al comma 1 dopo almeno un anno di iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

5. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella di spedizione.

6. Le domande di riscatto sono documentate a cura del richiedente.

7. L'iscritto che non trasmette la documentazione richiesta e' diffidato ad adempiere entro il termine perentorio di novanta giorni.
In caso di inadempienza, la domanda di riscatto e' respinta.

Art. 8 Periodi riscattabili

1. Sono ammessi a riscatto, a domanda, purche' il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto:

  1. a) gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali;

  2. b) i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i servizi resi in qualita' di assistente volontario nelle universita', per l'intera durata del periodo di servizio prestato.

3. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di iscrizione ad albi professionali, esclusivamente per il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessaria per l'ammissione al posto ricoperto.

4. Gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che siano stati collocati nella posizione di aspettativa per motivi sindacali, senza retribuzione e con interruzione dell'iscrizione alle Casse stesse, sono ammessi, a domanda, a riscattare tale periodo di aspettativa al fine del trattamento di quiescenza.

5. Gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate sono ammessi a domanda, a riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta al diploma ovvero alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera.

6. Sono altresi' ammessi a riscatto i periodi di tirocinio pratico per i sanitari ed i farmacisti, previsti dagli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 6-9 e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Art. 9 Ricongiunzione

1. La facolta' di ricongiunzione di periodi assicurativi, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza esercitata in costanza di servizio e di assicurazione presso altre gestioni previdenziali, e' attribuita ai dipendenti gia' iscritti per almeno otto anni alle Casse stesse, che per effetto della trasformazione dell'azienda municipalizzata o del servizio gia' tenuto in gestione diretta degli enti, passino alle dipendenze di privati o di enti, esercenti la medesima attivita', non iscrivibili alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, nonche' ai dipendenti appartenenti all'area pubblica.

2. Per le domande di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presentato alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della spedizione.

3. Per la ricongiunzione di cui al comma 1 il calcolo della riserva matematica di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, si effettua, per i dipendenti di sesso femminile, con i coefficienti di cui al decreto ministeriale indicato nell'articolo stesso, gia' concernenti dipendenti di sesso maschile.

4. I dipendenti non di ruolo possono presentare alle Casse pensioni degli istituti di previdenza la domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dopo almeno un anno di iscrizione alle Casse medesime.

Art. 10 Modalita' di pagamento dei contributi di riscatto e di ricongiunzione

1. Nei casi di domanda di riscatto presentata dai superstiti aventi diritto al trattamento di quiescenza, il relativo contributo in un unica soluzione e' pari alla meta' di quello determinato qualora la domanda fosse presentata dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio.

2. Il contributo di riscatto o di ricongiunzione, definito su domanda dell'iscritto o dei superstiti, puo' essere versato alla Cassa pensioni competente in rate mensili determinate al saggio annuo per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici.

3. Nei casi di cessazione dal lavoro si determina il debito residuo del contributo di riscatto o di ricongiunzione in misura pari:

  1. a) al contributo in unica soluzione qualora l'iscritto cessi dal servizio prima di aver iniziato il pagamento rateale; qualora la cessazione sia avvenuta per morte, detto contributo viene ridotto a meta';

  2. b) al valore capitale delle rate residue, determinato al saggio di rateazione, qualora l'iscritto cessi dal servizio durante il pagamento rateale; se la cessazione avviene per morte, il debito residuo si considera estinto.

4. Il debito residuo di cui al comma 3 viene recuperato in unica soluzione mediante incameramento delle intere prime rate di pensione, ovvero con ritenute mensili sul trattamento di pensione nella stessa misura risultante dall'applicazione del comma 2. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta, il debito residuo, per le rate ancora scadute, si considera estinto.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi 1, 2, 3, 4, ed in particolare, con riferimento al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, l'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 2312; il secondo e il terzo comma dell'articolo 73 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 67 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; il primo e il secondo comma dell'articolo 81 della legge 6 febbraio 1941, n. 176; nonche' l'articolo 15 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

6. Il presente articolo si applica ai provvedimenti emessi dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 Oneri per riscatti e ricongiunzioni

1. Nei casi di domande di riscatto o di ricongiunzione presentate dagli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, il corrispondente onere viene determinato sulla base della retribuzione annua contributiva.

2. Le tabelle dei coefficienti attuariali concernenti il calcolo di valori capitali di quote di pensione a carico di enti nonche' la determinazione dei contributi di riscatto e di ricongiunzione per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza previste dalla vigente normativa possono essere modificate, per adeguarle all'andamento dei fenomeni demografico-finanziari, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.