Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS), istituito con legge 1 giugno 1942, n. 901, e' soppresso con effetto dal 1 giugno 1998.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 le scuole materne gestite dall'ESMAS sono trasformate in scuole materne statali. E' garantita l'attuale offerta formativa.
Art. 2
1. Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e qualsiasi altro bene immobile e mobile di proprieta' dell'ESMAS adibiti ad uso scolastico sono trasferiti in proprieta' ai comuni competenti per territorio e mantengono tale destinazione.
2. I restanti beni patrimoniali mobili ed immobili di proprieta' dell'ESMAS comunque attinenti allo svolgimento delle funzioni di competenza propria o delegata della regione Sardegna, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alla regione Sardegna con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, previa intesa con la regione Sardegna.
3. Tutti gli atti connessi con il trasferimento dei beni di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse.
Art. 3
1. Il commissario del Governo presso la regione Sardegna provvede agli adempimenti connessi:
a) con il trasferimento del personale docente e ausiliario, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 30 aprile 1998 nelle scuole materne gestite dall'ESMAS, ai fini dell'inquadramento, con effetto dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, nei corrispondenti ruoli provinciali del personale del comparto "Scuola" di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, sulla base dell'anzianita' di servizio maturata alla data di inquadramento;
b) con il trasferimento del personale, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 30 aprile 1998 presso la sede centrale dell'ESMAS, per l'inquadramento, anche in soprannumero, con effetto dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione. Il predetto personale e' comunque assegnato, in sede di prima applicazione del presente articolo, agli uffici aventi sede nella regione Sardegna.
2. Al personale di cui al comma 1 e' assicurato, presso le amministrazioni destinatarie, il mantenimento dell'eventuale piu' favorevole trattamento economico in godimento alla data dell'inquadramento, mediante l'attribuzione di un assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. Il medesimo personale ha facolta' di presentare domanda per ottenere il mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di provenienza.
La domanda per l'opzione deve essere presentata all'amministrazione di destinazione, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di inquadramento.
3. Al personale di cui al comma 1 si applicano, in materia di trattamento di fine servizio, le disposizioni previste dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Le somme relative all'indennita' di fine servizio gia' maturate dal medesimo personale alla data di inquadramento fanno carico allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e saranno versate all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica in cinque annualita' di eguale importo pari a L. 3.772.840.000.
Art. 4
1. Alle operazioni liquidatorie provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
Art. 5
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 33.190.777.000 per l'anno 1998 e in L. 24.357.876.000 a decorrere dall'anno 1999, si provvede:
a) quanto a L. 11.130.000.000 a decorrere dal 1998, di cui L. 3.772.840.000 annue per il periodo dal 1998 al 2002 per la ricostituzione del fondo per il trattamento di fine rapporto del personale, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinata nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450;
b) quanto a L. 11.028.800.000 per l'anno 1998 e quanto a L. 9.727.876.000 a decorrere dall'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed iscritta all'unita' previsionale di base 10.1.2.1 "Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione;
c) quanto a L. 11.031.977.000 per l'anno 1998 e quanto a L. 3.500.000.000 a decorrere dall'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge l'onere per l'anno finanziario 1998 di cui al comma 1, lettere a) e b), e' ridotto dell'importo pari alla somma eventualmente erogata a favore dell'ESMAS nel medesimo anno. All'atto del trasferimento allo Stato, l'eventuale avanzo di gestione e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick