Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di organismi finanziari internazionali multilaterali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 13 aprile 1977, n. 191.
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge e' pari a dollari USA 41.884.237 in cinque rate nel periodo 1997-2000. Le prime quattro rate ammontano a dollari USA 8.372.022 e la quinta a dollari USA 8.396.149.
3. E' altresi' autorizzato il contributo al Fondo operazioni speciali nella misura di dollari USA 46.064.843, cosi' articolato:
a) dollari USA 5.175.750, quale basic contribution, da versare in tre rate nel periodo 1997-1998;
b) dollari USA 38.805.760, quale supplemental contribution, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000;
c) dollari USA 2.083.333, quale special contribution, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari rispettivamente a L. 61.564.022.000 per l'anno 1997, L. 30.782.011.000 per l'anno 1998, L. 27.898.849.000 per l'anno 1999 e L. 27.939.858.000 per l'anno 2000, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per gli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Art. 3
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 4 ottobre 1966, n. 907.
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge e' pari a dollari 5.790.480 da versare in tre rate uguali annuali dal 1997 al 1999.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a L. 3.300.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Art. 5
1. E' autorizzata la corresponsione della somma di L. 8.390.000.000 a saldo del contributo dovuto per la partecipazione alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi.
2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in tre rate di L. 2.797.000.000 ciascuna a carico degli anni 1998, 1999 e 2000.
Art. 6
1. All'onere derivante dall'articolo 5, pari a L. 2.797.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Art. 7
1. E' autorizzata la corresponsione della somma di L. 119.853.000.000 a saldo del contributo dovuto per la partecipazione alla ricostituzione delle risorse della Global Environment Facility (GEF-1) della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 31 gennaio 1992, n. 114.
2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in due quote, la prima di L. 79.902.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997 e la seconda di L. 39.951.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998.
Art. 8
1. All'onere derivante dall'articolo 7, pari a L. 79.902.000.000 per l'anno 1997 e L. 39.951.000.000 per l'anno 1998, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per l'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Art. 9
1. Le somme di cui agli articoli 1, 5 e 7 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dai medesimi articoli 1, 5 e 7 della presente legge.
2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4, 6 e 8, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1998
SCALFARO
D'Alema , Presidente del Consiglio dei Ministri
Ciampi , Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto