Accettazione del quarto emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare il quarto emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 11578 del 19 settembre 1997.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui al comma 1 dell'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, e successive modificazioni.
Art. 3
1. In attuazione della risoluzione n. 11644 del 22 dicembre 1997 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 4.590,7 milioni a 7.055,5 milioni di diritti speciali di prelievo.
Art. 4
1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato.
Art. 5
1. Alla regolazione dei rapporti, derivanti dall'esecuzione della presente legge, fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, si provvede mediante convenzione da stipulare dal citato Ministero con detti istituti.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto