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Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Disposizioni per il Ministero per i beni e le attivita' culturali

1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001.23

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere prioritariamente a rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato gia' autorizzati per l'anno 1999 fino a un massimo di millecinquecento, utilizando le procedure di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n.4.

3. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 si puo' provvedere attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni e le attivita' culturali; ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998 , nonche' dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

4. A decorrere dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001, le risorse per lavoro straordinario del Ministero per i beni e le attivita' culturali possono essere utilizzate per i progetti di apertura prolungata di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno l999, di lire 45 miliardi per l'anno 2000 e di lire 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 5.000 milioni per il 1999 e a lire 17.550 milioni per il 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 27.450 milioni per il 2000 e a lire 30.000 milioni per il 200 l, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2 Disposizioni per il Ministero dell'interno

1. Anche in relazione alle necessita' di ridislocazione o di adeguamento logistico dei presidi territoriali e delle caserme della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo na- zionale dei vigili del fuoco, connesse alle celebrazioni del Grande Giubileo del 2000, il Ministro dell'interno, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ovvero nell'ambito delle dotazioni di bilancio delle pertinenti unita' previsionali per i lavori di manutenzione, e' autorizzato a definire specifici programmi di spesa che possono comprendere ristrutturazioni e completamenti di edifici gia' esistenti.

2. Per i contratti di locazione, quando ne ricorra l'urgenza, l'Amministrazione puo' provvedere alla relativa stipulazione o al rinnovo e alla conseguente approvazione, sulla base di una valutazione tecnico-economica rilasciata da soggetti pubblici diversi dagli uffici tecnici erariali, dotati di qualificazione e capacita' tecnica adeguate, ovvero di dichiarazione assentita da giuramento di un professionista nominato dal Consiglio dell'ordine professionale competente.

3. Nell'ambito del quinquennio di mantenimento in bilancio delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere definiti programmi che comportino anche la stipulazione di contratti successivi, purch‚ la somma degli impegni di spesa, nel tempo, non superi l'ammontare e la durata dei limiti d'impegno definiti dal predetto articolo 50, comma 1, lettera e), della legge n. 448 del 1998.

Art. 3 Disposizioni per il Ministero degli affari esteri

1. Per far fronte alle numerose richieste di rilascio di visti di ingresso in Italia in occasione delle celebrazioni per il Giubileo, e' autorizzata l'assunzione di sedici contrattisti da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari maggiormente coinvolte nell'avvenimento. Le rappresentanze interessate possono, pertanto, stipulare direttamente fino ad un massimo di sedici contratti di diritto privato per lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1 ottobre 1999 fino al 30 marzo 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma l, nel limite massimo di lire 247 milioni per l'anno 1999, di lire 985 milioni per l'anno 2000 e di lire 247 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai firli del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi- nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Art. 4 Lavoro straordinario e temporaneo

1. Nel periodo compreso tra il 1 dicembre 1999 e il 30 giugno 2001 le amministrazioni e gli enti pubblici, relativamente alle prestazioni lavorative comunque connesse alla programmazione, alla organizzazione e allo svolgimento delle celebrazioni giubilari, sono autorizzate, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e sentite le organizzazioni sindacali, a derogare alle vigenti disposizioni recanti limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio.

2. Nel periodo di cui al comma 1, l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, puo' assumere, per le attivita' direttamente connesse al Giubileo, nei limiti di duecento unita', personale con contratto di lavoro a tempo determinato e avvalersi di imprese fornitrici di lavoro temporaneo, anche in deroga alle percentuali eventualmente previste in via generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal contratto collettivo della categoria, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 5 Universitadi Roma Tor Vergata

1. L'Universita' di Roma Tor Vergata e' autorizzata, a valere sui fondi di cui alla legge 25 giugno 1985, n.331, e successive modificazioni, in materia di edilizia universitaria, ad utilizzare, nel limite di cento miliardi di lire nel triennio 1999-2001, le somme occorrenti per gli interventi da realizzare nel comprensorio dell'Universita' stessa e per le relative occorrenti connessioni con le infrastrutture limitrofe, per consentire il regolare svolgimento degli eventi e delle manifestazioni giubilari da celebrare nell'anno 2000 nel comprensorio medesimo. Le somme di cui al presente comma non concorrono alla determinazione del fabbisogno del sistema universitario di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

2. Il prefetto di Roma, su richiesta del rettore dell'Universita' di Roma Tor Ver- gata, e limitatamente alle aree del relativo comprensorio, puo' adottare, ove non si possa altrimenti provvedere stante l'urgente necessita', ordinanze contingibili ed urgenti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per il tempo necessario ad assicurare la piena fruibilita' di tutte le aree appartenenti al predetto comprensorio per la celebrazione degli eventi e delle manifestazioni giubilari, anche con riferimento ad eventuali interventi di ripristino.

Art. 6 Immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione nel comune di Roma

1. Fino al 30 giugno 2001 e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per fine locazione di immobili urbani situati nel comune di Roma, destinati ad uso diverso da quello di abitazione e adibiti al commercio nelle sue varie forme, come definite dall'articolo 4, commi 1 e 2, lettere a), b), f) e h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonch‚ a teatri, sale cinematografiche, rivendite di giornali e riviste, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, panifici, alberghi e qualsiasi altra struttura adibita all'accoglienza alberghiera.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 7 Disposizioni finanziarie relative al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modifcazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270

1. Il contributo dello Stato per la realizzazione di interventi nelle localita' interessate da eventi giubilari concerne le iniziative e le attivita' anche indirettamente connesse alla realizzazione degli interventi medesimi.

2. Il definanziamento, anche se gia' disposto, totale o parziale degli interventi previsti dai piani di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270, comporta il trasferimento degli oneri finanziari a carico del soggetto titolare dell'opera, del servizio o della fornitura, il quale provvede alla restituzione degli importi corrispondenti alla quota parte dei lavori non realizzati, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli appositi capitoli di spesa, ed assume le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi eventualmente gia' realizzate in termini di funzionalita', tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

3. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto e' ammessa la compensazione tra i fondi gia' trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese gia' effettuate".

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della legge 7 agosto 1997, n. 270, e' prorogato al 31 dicembre 1999.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, si applicano agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dana legge 23 dicembre 1996, n. 651, e alla legge 7 agosto 1997, n. 270, anche in mancanza di specifiche previsioni nel bando di gara.

Art. 8 Utilizzazione dei fondi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. S51, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651

1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nonch‚ quelle di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, possono altresi' essere utilizzate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne facciano richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000.

2. L'assegnazione delle somme e' effettuata con decreti del Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, sulla base dei criteri definiti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che tengano anche conto del cofinanziamento da parte delle regioni interessate e delle richieste presentate dalle Amministrazioni competenti entro il 31 ottobre l 999.

Art. 9 Adeguamento del contributo di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280

1. Il contributo al comune di Roma previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio l986, n. 41, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e' elevato di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10 Abusivismo commerciale

1. Fino al 30 giugno 2001, in tutti comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare, salvo che il fatto costituisca reato per il quale sia prevista la misura della confisca e ferme le altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, al fine di reprimere l'abusivismo commerciale realizzato mediante attivita' di vendita ambulante, l'autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative, previo accertamento e immediata contestazione al trasgressore, provvede alla distruzione delle attrezzature e delle merci confiscate entro i successivi trenta giorni; puo' in via alternativa disporre l'alienazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate, previo affidamento di apposito incarico ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attivita' di assistenza e di beneficenza, che ne trattengono il ricavato per il finanziamento delle proprie finalita' istituzionali.

Art. 11 Violazioni del codice della strada

1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato dei' comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonch‚ per quelle inerenti alla fermata, alla sosta e all'accesso ai settori interdetti alla circolazione, commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta e' disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159 comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui al citato articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo decreto legislativo secondo le procedure dallo stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi.

2. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposito avviso di contestazione presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista.
L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalita' di pagamento.

3. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 puo' essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale.