Partecipazione italiana al finanziamento della Banca Africana di Sviluppo, dell'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti, dell'ASEM Trust Fund, della Global Environment Facility e del Multilateral Investment Fund
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti allo Statuto della Banca Africana di Sviluppo, deliberati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima, con la risoluzione n. B/ B4/98/04 del 29 maggio 1998.
2. Piena ed intera esecuzione e' data alla risoluzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto al punto 6 della risoluzione stessa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione della Banca Africana di Sviluppo, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.
Art. 2
1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al V aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 3 febbraio 1982, n. 35.
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo e' pari a 205.010.000 unita' di conto di cui si pagheranno effettivamente solo 12.300.000 unita' di conto, in ottorate uguali annuali dal 1999 al 2006.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'articolo 2, valutato in lire 3.338.000.000 annue per il periodo dal 1999 al 2006, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Art. 4
1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al 1ΓΈ aumento di capitale dell'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti (MIGA), della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 29 aprile 1988, n. 134.
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo e' pari a dollari USA 23.263.000 di cui si pagheranno effettivamente solo dollari 4.105.920 in due rate uguali annuali rispettivamente nel 1999 e nel 2000.
Art. 5
1. All'onere derivante dall'articolo 4, valutato in lire 3.695.328.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede per gli anni medesimi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Art. 6
1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana all'ASEM Trust Fund costituito presso la Banca Mondiale.
2. Il contributo italiano e' pari a 7 milioni di dollari USA da versare in un'unica rata nel 1999.
Art. 7
1. All'onere derivante dall'articolo 6, valutato in lire 12.600.000.000 per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonarmento relativo al Ministero medesimo.
Art. 8
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla II ricostituzione delle risorse della Global Environment Facility (GEF 2), della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 31 gennaio 1992, n. 114.
2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di lire 143 miliardi da versare in sei rate secondo il seguente schema di incasso: 10 miliardi di lire nel 2000, 26 miliardi nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e tre rate successive di 24 miliardi rispettivamente dal 2003 al 2005.
Art. 9
1. All'onere derivante dall'articolo 8, pari a lire 10 miliardi nel 2000, 26 miliardi nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e 24 miliardi per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, per lire 10 miliardi nel 2000 e per lire 26 miliardi nel 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Art. 10
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia al Multilateral Investment Fund (MIF) costituito nell'ambito della Banca Interamericana di Sviluppo.
2. Il contributo italiano e' fissato in 30 milioni di dollari USA da erogare in cinque rate uguali, a decorrere dal 1999.
Art. 11
1. All'onere derivante dall'articolo 10, valutato in lire 10.800.000.000 annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.