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Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia procede alla revisione della pianta organica per accertare eventuali carenze e alla copertura delle vacanze, nel rispetto della normativa vigente, anche attraverso iniziative per la mobilita' di personale tra Ministeri.

2. Per fare fronte alla necessita' di garantire, in particolare, la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, ove richiesto da carenze di organico presso i vari uffici giudiziari e in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia puo' provvedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti a tempo determinato per diciotto mesi, fino ad un massimo di 1850, per i seguenti soggetti:

  1. a) prioritariamente, per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili relativamente a progetti aventi scadenza massima successiva al 1o aprile 2000, per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, ovvero impegnati nei lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile ovvero utilizzati per progetti di utilita' collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni e dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

  2. b) in via residuale, per gli idonei delle graduatorie dei concorsi a 954 posti di operatore amministrativo e a 368 posti di dattilografo banditi in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276. L'assunzione a tempo determinato dei soggetti di cui alla presente lettera avviene nella proporzione di due terzi per la posizione economica "B2" e di un terzo per la posizione economica "B1"; subordinatamente, fino alla concorrenza del numero massimo, per lavoratori impegnati presso gli uffici giudiziari in progetti di utilita' pubblica e collettiva promossi dagli enti locali.

3. Qualora, al fine di garantire un potenziamento definitivo delle risorse di personale a disposizione del Ministero della giustizia, si proceda all'indizione di concorsi pubblici, per i soggetti di cui al comma 2 l'avere svolto lavori socialmente utili non costituisce requisito ai fini dell'ammissione al concorso e costituisce titolo preferenziale esclusivamente in caso di parita' di punteggio.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 34.663 milioni per l'anno 2000, in lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e in lire 11.133 milioni per l'anno 2002, si provvede:

  1. a) quanto a lire 23.878 milioni per l'anno 2000, a lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e a lire 11.133 milioni per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per lire 23.878 milioni, per lire 83.385 milioni e per lire 11.133 milioni, rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002;

  2. b) quanto a lire 10.785 milioni per l'anno 2000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino