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Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero

1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato e' organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.

3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, piu' Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di piu' Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.

4. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le autorita' locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attivita' svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorita' consolari, puo' rappresentare istanze della collettivita' italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorita' e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.

5. La rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorita' locali sulle questioni di interesse della comunita' rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

Art. 2 Compiti e funzioni del Comitato

1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunita' di riferimento e puo' presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorita' consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonche' con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunita', all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunita' italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.

2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorita' consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attivita' promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonche' da altre istituzioni e organismi.

3. L'autorita' consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunita' italiana.

4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella societa' locale e di mantenere i loro legami con la realta' politica e culturale italiana, nonche' per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:

  1. a) coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

  2. b) collabora con l'autorita' consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani; c) segnala all'autorita' consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorita' consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

  3. d) redige una relazione annuale sulle attivita' svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;

  4. e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorita' consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1;

  5. f) formula proposte all'autorita' consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;

  6. g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attivita' sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettivita' italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome;

  7. h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.

5. L'autorita' consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attivita' svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalita' di funzionamento.

Art. 3 Bilancio del Comitato

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

  1. a) le rendite dell'eventuale patrimonio;

  2. b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

  3. c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;

  4. d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;

  5. e) il ricavato di attivita' e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorita' consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.

4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorita' consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.

5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorita' consolare competente.

6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalita' dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunita' italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonche' della realta' socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.

7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorita' consolare, per eventuali verifiche.

8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa e' consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.

9. I bilanci del Comitato sono pubblici.

10. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2.274.995 euro annui a decorrere dal 2003.

Art. 4 Sede e segreteria

1. L'autorita' consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede.

2. La segreteria del Comitato e' affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso.

3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato puo' avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non puo' superare le due unita' e che e' assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.

Art. 5 Eleggibilita' e composizione del Comitato

1. Il Comitato e' composto da dodici membri per le comunita' fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da piu' di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunita' e' quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purche' iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura e' ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in piu' circoscrizioni o in piu' liste, il candidato non e' eleggibile.

3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunita' e una efficace rappresentazione della comunita' di riferimento.

4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonche' coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresi', eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attivita' scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.

5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicita' e' assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresi', essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

7. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono.
Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.

Art. 6 Comitato dei presidenti

1. In ogni Paese in cui esiste piu' di un Comitato e' istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo.
Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.

2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese e' tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunita' italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale.

3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.

4. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 226.000 euro annui a decorrere dal 2004.

Art. 7 Membri stranieri di origine italiana

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunita' italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorita' consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformita' ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente del Comitato eletto puo' esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la meta' piu' uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 8 Durata in carica e decadenza dei componenti

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.123

2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalita' dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non puo' protrarsi oltre il limite previsto per la generalita' dei Comitati.

3. Con decreto dell'autorita' consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. E', altresi', motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto.

4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della meta', esso e' sciolto dall'autorita' consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento.
L'autorita' consolare propone, altresi', lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non e' in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorita' consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.4

Art. 9 Validita' delle deliberazioni

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti in carica.

Art. 10 Poteri e funzioni del presidente

1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva e' eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita', e' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero e' determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.

2. Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione e' posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se e' approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorita' consolare.

4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la carica di presidente del Comitato, eletto ai sensi della legge stessa, e' incompatibile con quella di componente del CGIE.

Art. 11 Poteri e funzioni dell'esecutivo

1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.
Egli e' coadiuvato dal piu' votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parita' di voti, dal membro piu' anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'.

3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.