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Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attivita' culturali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

1. E' costituita, con sede in Bari, la "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 e' composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri cosi' individuati:

  1. a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;

  2. b) un componente designato dalla regione Puglia;

  3. c) un componente designato dalla provincia di Bari;

  4. d) un componente designato dal sindaco di Bari.

3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.

5. Per l'anno 2004, e per i successivi cinque anni, alla Fondazione di cui al comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse di' cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2010, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286.

Art. 2 Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 29

1. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 5-bis del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173"
    ;

  2. b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
    "5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere dall'anno 2004. . . ..

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2004.

Art. 3 Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e attivita' culturali

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000,
n. 345
, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: "entro il 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".

2. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per attivita' culturali".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli